Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23642 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Cefalu COGNOME nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE nato in (GERMANIA) il 15/01/1990 avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile letta la memoria di replica del difensore dell’indagato che ha insistito nelle ragioni di nullità dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari, respingeva l’appello avanzato nell’interesse di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con sede in Germania, avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bologna che, in data 30 dicembre 2024, aveva rigettato l’istanza di restituzione di due autovetture marca Lamborghini sequestrate nel corso di un procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME indagato di varie ipotesi di malversazione ai danni dello Stato, sequestro di persona aggravato ed altre ipotesi di delitto. Riteneva il tribunale del riesame che le due autovetture sequestrate alla società tedesca fossero riconducibili all’Omar che le deteneva per interposta persona e dovessero, pertanto, essere sequestrate per impedire la realizzazione del profitto di reato oltre che a titolo di sequestro
finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen..
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Cefalù, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240-bis cod. pen. quanto alla ritenuta fittizia intestazione delle vetture alla Cefalu RAGIONE_SOCIALE; rappresentava, al proposito, come l’ordinanza impugnata aveva errato nel ritenere simulati i due contratti di leasing stipulati tra la società Cefalu e la Spazio 85 dell’Omar, mancando elementi fattuali che fornissero dimostrazione della effettiva difformità tra intestazione formale delle due autovetture e titolarità reale. Al proposito, invero, aveva errato il tribunale dell’appello cautelare reale nel richiamare a sostegno della propria decisione il coinvolgimento del Cefalù nell’episodio di sequestro di persona contestato al capo N) della rubrica provvisoria e la motivazione doveva ritenersi assertiva oltre che fondata su elementi non utilizzabili. Errata doveva anche ritenersi l’identificazione delle autovetture posto che la Lamborghini Urus per cui era stata versata la caparra nel 2024 era diversa dal mezzo identificato nel 2021 mentre, alcun elemento poteva poi essere desunto dalla messaggistica wathsapp acquisita in violazione di legge.
2.1 Con successiva memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore dell’indagato insisteva nelle ragioni del ricorso esponendo l’assenza di elementi da cui desumere l’intestazione fittizia delle autovetture e la riconducibilità delle stesse all’Omar. Deduceva ancora l’illegittima acquisizione dei messaggi wathsapp a seguito del sequestro di tutto l’apparecchio cellulare e del suo contenuto in via indiscriminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare essere stato proposto per motivi non deducibili oltre che generici e tardivi, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, deve essere rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023,- COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Nel caso in esame non sussiste il vizio radicale della motivazione denunciabile poiché, il provvedimento del tribunale dell’appello cautelare reale, chiamato a pronunciarsi ex art. 324 cod. proc. pen. ha adeguatamente argomentato in ordine alle emergenze probatorie sulla base delle quali ritenere che le autovetture intestate alla RAGIONE_SOCIALE fossero in effetti riconducibili all’indagato NOME ed a tali conclusioni il giudice dell’appello perveniva analizzando alcune conversazioni tra lo stesso NOME ed altro soggetto nelle quali il primo (vedi pagina 15) reclamava espressamente la proprietà dei mezzi intestati proprio alla Cefalu RAGIONE_SOCIALE il cui rappresentante legale è proprio Cefalù NOME.
A fronte di tale precisa conclusione fondata su specifici elementi indiziari il ricorso deduce violazione di legge sotto il profilo della apparenza della motivazione esponendo in realtà doglianze riconducibili al difetto di motivazione, che non possono trovare esame nel successivo ricorso per cassazione.
Generica appare poi la doglianza relativa alla non utilizzabilità dei messaggi whatsapp che si assume acquisiti in violazione di legge posto che il ricorso non indica con precisione né il contenuto né la decisività degli stessi nella valutazione del tribunale del riesame circa la riconducibilità delle due autovetture all’Omar che appare essere stata ricavata anche e soprattutto in forza delle intercettazioni di conversazioni già citate.
Al proposito occorre rammentare come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01).
2.1 Peraltro, la doglianza si rivela anche tardiva posto che per costante interpretazione della Corte di legittimità in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l’istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285335 – 01; Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 – 01); nel caso in esame, pur procedendosi a seguito di rigetto dell’istanza di dissequestro ed appello cautelare reale ex art.
322-bis cod. proc. pen., il ricorrente non risulta avere proposto specifico motivo dinanzi al giudice dell’appeHo cautelare reale che, infatti, nel provvedimento
impugnato non ha assunto alcuna determinazione sul punto, e non può dedurre la questione per la prima volta nella presente sede di legittimità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 18 giugno 2025
IL CONSIGLI NOME
IL PRESIDENTE