Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17897 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17897 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 04/02/1996
Avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale di Catania ha rigettato l’app proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da COGNOME NOME (in qualità di terzo interessato nel procedimento a carico di COGNOME NOME ed altri per asssociazione per delinquere e reati tributari) avverso l’ordinanza con cui il del Tribunale di Catania aveva rigettato l’istanza di dissequestro di un as circolare, tratto sul conto del COGNOME ed intestato alla RAGIONE_SOCIALE unipersonale. Dal provvedimento impugnato, emerge che l’assegno era sta rinvenuto all’interno di un immobile nella disponibilità dell’INTELISANO, ed er
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stato sequestrato – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente – unitamente a documenti, danaro e titoli appartenenti a quest’ultimo e alla coindagata NOME, segretaria e collaboratrice dell’INTELISANO (la quale, al momento del sequestro, risultava avere ancora la disponibilità esclusiva dell’immobile).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizino di motivazione. Si censura la motivazione del Tribunale, nella quale non si era considerato che nell’immobile in questione vi era anche la sede della RAGIONE_SOCIALE e che il ricorrente era titolare di un contratto di locazione dell’immobile stesso, registrato anteriormente all’esecuzione del sequestro. Sotto altro profilo, si lamenta la mancata considerazione, da parte del Collegio catckrese, del fatto che l’assegno circolare sequestrato era stato tratto utilizzando la disponibilità di conto del CALABRETTA, del tutto estraneo alle vicende interessate dal procedimento penale (del resto, i prestanome emersi dalle indagini erano soggetti del tutto privi di disponibilità). Si censura quindi la conferma del sequestro imperniata sul solo fatto che la società del ricorrente aveva sede all’interno del capannone in cui avevano sede anche le società riconducibili all’RAGIONE_SOCIALE.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo trattarsi di censure non consentite in materia cautelare reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo un insegnamento da tempo ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. ad es. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità.
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È invero evidente che il COGNOME, nel rivendicare sia la titolarità delle somme utilizzate per l’emissione dell’assegno circolare sequestraro, sia la pr
l’estraneità al procedimento a carico dell’COGNOME e della coindagata COGNOME
NOME (segretaria e collaboratrice di quest’ultimo), evita qualsiasi confront l’affermazione del Tribunale, basata sul verbale di perquisizione e sequestro in
secondo cui la COGNOME aveva ancora l’esclusiva disponibilità del capannone; dall stesso ricorso emerge anzi la circostanza – evidentemente incompatibile con
tesi di una esclusiva detenzione quale conduttore del capannone – per c all’interno dell’immobile, avevano sede sia la società del RAGIONE_SOCIALE, sia le
società riconducibili all’RAGIONE_SOCIALE (cfr. la penultima pagina del ricorso, privo di
numerazione).
In buona sostanza, l’odierno ricorrente sollecita una diversa lettura risultanze acquisite, rispetto a quella esposta nell’ordinanza. È supe
evidenziare, peraltro, che la motivazione del provvedimento impugnato non può
in alcun modo considerarsi apparente, nel senso precedentemente indicato.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagam delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
24 marzo 2025 Il Preídente
estensore Così deciso il Il Consigl