Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FILADELFIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso;
udito il difensore l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/11/2022, ha rigettato l’appello e ha conseguentemente confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro il 10/5/2022 ha respinto la richiesta di dissequestro di due appezzamenti di terreno proposta da COGNOME NOME, terza interessata in quanto destinataria del provvedimento di sequestro nell’ambito del procedimento a carico del figlio COGNOME NOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla quale, nonostante il precedente rigetto in sede di riesame e la
sentenza di primo grado che ha disposto la confisca, emergerebbe che i be immobili alla stessa sequestrati non sono riferibili al figlio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di l evidenziando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di confrontarsi con documentazione prodotta dalla quale emergerebbe che i beni immobili alla stessa sequestrati non sono riferibili al figlio.
La doglianza non è consentita.
1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomenta posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requis minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 587 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, R 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’a (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analo Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
1.2. Nel caso di specie il Tribunale, anche rinviando al provvedimento emesso in sede di riesame e alla sentenza di primo grado quanto al sproporzione e qlla riferibilità dei beni al figlio della ricorrente, ha motivazione adeguata e coerente.
Ciò pure con riferimento agli elementi nuovi evidenziati dalla difesa co quali, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il giudice del riesam confrontato.
Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento emesso, nel quale è evidenziato in termini puntuali e specifici in che termini i redd ulteriori entrate allegate non sono valutabili o sufficienti, non è i* apparente.
Ragione questa per cui le attuali censure, pertanto, pure formulate termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la log coerenza della decisione e sollecitano una diversa valutazione sul punto, sono consentite.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., va i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergent ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, c ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consiglie COGNOME relatore