Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Casalincontrada il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 16/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che trattasi di impugnazione, qualificata quale ricorso per cassazione avverso decreto di archiviazione I propostapersonalmente dall’interessato;
Ritenuto che corretta è la qualificazione operata dal Giudice anzi quale l’impugnazione era stata proposta, tenuto conto – in assenza di norme transit
nella legge n. 103 del 2017 che ha introdotto l’art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina vigente al momento in cui il provvedimento impugnato è stato emesso secondo l’autorevole orientamento espresso da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 Lista, Rv. 236537, secondo il quale ai fini dell’individuazione del regime applica in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dal all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone di far riferi al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione;
Ritenuto che, pertanto, il decreto di archiviazione emesso in data 16/06/2015 ( secondo la disciplina vigente all’epoca era ricorribile solo per cassazione ai dell’abrogato art. 409, comma 6, cod. proc. pen.;
Ritenuto che, purtuttavia, la impugnazione è stata proposta in violazion dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. che richiede per la proposizione dell l’assistenza di difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che, pertanto, ne consegue l’inammissibilità della impugnazione da dichiararsi con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non alla ammenda in ragione della riqualificazione ex officio della impugnazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali.
Così deciso il 16/05/2024.