Ricorso per Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso per Cassazione è un passo delicato e tecnico nel percorso processuale penale. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda un requisito fondamentale, spesso sottovalutato: la specificità dei motivi. Vediamo come la genericità di un’impugnazione possa condurre inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato per il reato di furto aggravato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a una critica generica, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sulla violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone requisiti precisi per la stesura dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorrente non si è adeguato a tale disposizione, seguendo un “proprio approccio critico” ma omettendo di “esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata”.
Le Motivazioni: la Necessaria Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel principio della “necessaria correlazione” tra l’atto di impugnazione e la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la cosiddetta sentenza “Galtelli” del 2017), che ha consolidato un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo questo principio, un ricorso per Cassazione è inammissibile non solo quando i motivi sono intrinsecamente vaghi e indeterminati, ma anche quando mancano di un confronto diretto e puntuale con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende censurare. In altre parole, non è sufficiente esporre le proprie ragioni in modo astratto; è indispensabile dimostrare perché le motivazioni del giudice di merito sarebbero errate, dialogando direttamente con esse. L’atto di impugnazione non può “ignorare le ragioni del provvedimento censurato”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in ambito penale. La stesura dell’atto non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o una critica generica all’operato dei giudici. È necessario un lavoro analitico e mirato, che smonti punto per punto la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone i vizi logici o giuridici. In assenza di questo confronto specifico, il ricorso è destinato a essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico, in quanto il ricorrente non ha esplicitato un ragionamento critico che si confrontasse direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un ricorso deve avere una ‘necessaria correlazione’ con la sentenza impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve affrontare e contestare specificamente le ragioni e gli argomenti contenuti nella motivazione della decisione che si sta appellando. In pratica, non si possono ignorare le ragioni esposte dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiarazione di inammissibilità?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3303 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 09/07/1969
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
RG 34641/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguit un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui ba muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per Cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazion risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente