Ricorso per Cassazione: Le Regole da Seguire per Evitare l’Inammissibilità
Presentare un ricorso per Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di regole procedurali precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda due principi fondamentali, la cui violazione porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Il caso in esame riguarda un appello contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento.
La Vicenda Processuale
Un imputato, dopo aver concordato una pena con la Procura (patteggiamento), decideva di impugnare la sentenza del GIP del Tribunale di Torino direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’imputato presentava il ricorso personalmente, senza l’assistenza di un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, e per motivi che esulavano dalle strette maglie concesse dalla legge per questo tipo di impugnazione.
I Limiti al Ricorso per Cassazione dopo il Patteggiamento
La Corte ha innanzitutto ribadito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi specifici. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente queste ragioni, che includono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Mancata correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
* Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie, costituendo già di per sé un motivo sufficiente per dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
L’Obbligo della Difesa Tecnica nel Ricorso per Cassazione
Il secondo, e forse più dirimente, motivo di inammissibilità riguarda le modalità di presentazione del ricorso. La Corte ha sottolineato come la riforma del 2017 (legge n. 103/2017) abbia modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale.
L’imputato, presentando personalmente l’atto, ha violato questa norma fondamentale, che mira a garantire un’adeguata professionalità e competenza tecnica nel giudizio di legittimità, il più alto e complesso del nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sulla duplice violazione delle norme procedurali. In primo luogo, la proposizione personale dell’atto da parte dell’imputato si scontra con il chiaro dettato dell’art. 613 c.p.p., che impone la necessaria assistenza di un difensore cassazionista. In secondo luogo, le censure mosse alla sentenza di patteggiamento erano estranee al catalogo chiuso di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto che tali vizi procedurali fossero talmente evidenti da non poter giustificare alcuna “assenza di colpa” nel ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione riafferma l’importanza del rigore formale nel processo penale, specialmente nel giudizio di legittimità. L’esito del ricorso, con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, serve da monito: il ricorso per Cassazione non è uno strumento accessibile al cittadino senza l’intermediazione di un professionista qualificato. Affidarsi a un avvocato cassazionista non è solo un obbligo di legge, ma una garanzia fondamentale per assicurare che le proprie ragioni vengano vagliate correttamente dalla Suprema Corte, evitando decisioni di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, la legge (art. 613 c.p.p.) stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Per quali motivi si può impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., quali problemi con l’espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per Cassazione?
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
!dato avviso alle parti)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME, che deduce la violazione di legge e il vizi motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile sia perché proposto perché propos personalmente dall’imputato in epoca successiva all’entrata in vigore della I. n. 103 de giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 613 cod. proc. pe nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); sia perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinent all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc:. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.