Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 36908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24 aprile 2024, il G.u.p. presso il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la richiesta di riduzione della pena ex art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen., già inflitta nella misura di anni quattro di reclusione ed C 800,00 di multa a NOME e NOME in sede di giudizio di abbreviato, perché la sentenza di condanna era divenuta definitiva in data 28.11.2023 per la tardività dell’appello. Secondo il G.u.p. il beneficio può essere applicato solo quando non è stata presentata impugnazione.
Il difensore di NOME e NOME ha proposto ricorso per cassazione ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 606, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.; il G.u.p. non aveva dato corretta applicazione all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen., nonostante avesse verificato che la sentenza era passata in giudicato ben
prima della presentazione dell’appello risultato tardivo, sicchè il diritto alla riduzione era già maturato.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo che l’appello, poiché tardivo, deve considerarsi come mai avanzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.,7
L’ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell’esecuzione ed ha ad oggetto l’applicazione della riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen., materia rientrante tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen. (e in particolare dal comma 3bis), che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pe n ,(. AZZ . 67 ”) 4)- -i ) c4/4 GLYPH 1-)140″e.C: 1L , i o-uno( GLYPH /rt au-
Per questa materia la sequenza di rito prevede in prima istanza una decisione de plano senza formalità e poi in seguito avverso tale decisione l’eventuale impugnazione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione con il rimedio dell’opposizione, che provoca la fissazione di un’udienza in camera di consiglio.
Va quindi ripristinata la struttura procedimentale indicata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione.
Sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste
ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato i grado di sottoporre ad un giudice di merito.
Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell’impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regol predisposte per le impugnazioni in senso stretto (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858-01).
In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell’esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri.
Così deciso, il 28 giugno 2024 Il CoritOere estensore GLYPH
Il Presidente