Ricorso per Cassazione Convertito: La Giusta Via per Impugnare le Decisioni del Giudice dell’Esecuzione
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è sempre lo strumento corretto per contestare un provvedimento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: quando un’impugnazione, seppur errata nella forma, può essere ‘salvata’ e convertita nel rimedio giuridico appropriato. Il caso analizzato riguarda la contestazione di un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca.
I Fatti del Caso: Dalla Sostituzione della Confisca all’Appello
La vicenda trae origine da una sentenza definitiva di condanna per reati fiscali, che prevedeva la confisca per equivalente di alcuni beni immobili di proprietà del condannato. In un primo momento, il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta dell’interessato di sostituire i beni immobili confiscati con il versamento di una somma di denaro di pari valore.
Successivamente, però, lo stesso Tribunale revocava questa prima ordinanza. Contro tale revoca, il condannato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione: l’ordinanza di sostituzione originaria non aveva fissato un termine per il pagamento della somma, rendendo la successiva revoca ingiustificata.
La Decisione della Corte: Conversione del ricorso per cassazione in opposizione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente. Invece di decidere se la motivazione fosse valida o meno, i giudici supremi si sono concentrati su un aspetto puramente procedurale. Hanno stabilito che il ricorso per cassazione non era il mezzo di impugnazione corretto in questo specifico frangente.
La Corte ha deciso di riqualificare l’impugnazione, convertendola in un’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Udine, lo stesso che aveva emesso il provvedimento, affinché procedesse a giudicare il caso come opposizione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio consolidato in materia di esecuzione penale. La legge prevede che avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione emessi ‘irritualmente’ – cioè senza le forme complete dell’udienza camerale previste dall’art. 666 c.p.p. – l’unico rimedio esperibile sia l’opposizione.
Questo meccanismo consente di portare la questione davanti allo stesso giudice che ha deciso, innescando un vero e proprio contraddittorio. Proporre direttamente ricorso per cassazione equivale a saltare un grado di giudizio.
Tuttavia, per evitare che un errore formale precluda il diritto di difesa, la Corte ha applicato due principi fondamentali:
1. Principio di conservazione degli atti giuridici: un atto processuale, anche se viziato, produce i suoi effetti se ha i requisiti di forma e sostanza di un altro atto.
2. Principio del favor impugnationis: nel dubbio, si deve preferire l’interpretazione che permette all’impugnazione di proseguire il suo corso.
In base a questi principi, il ricorso errato è stato ‘salvato’ e convertito nel mezzo corretto, l’opposizione, garantendo che la doglianza del ricorrente venisse comunque esaminata dall’organo competente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: la scelta dello strumento processuale è cruciale, specialmente nella fase esecutiva del processo penale. Impugnare un provvedimento del giudice dell’esecuzione richiede un’attenta valutazione del contesto e della forma con cui è stato emesso. L’opposizione è spesso la via maestra. Fortunatamente, l’ordinamento, attraverso l’istituto della conversione, offre una rete di sicurezza per non vanificare le ragioni di merito a causa di un errore procedurale, riaffermando la centralità del diritto di difesa.
È sempre possibile fare ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione?
No. La Corte chiarisce che per i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione in modo ‘irrituale’ (cioè al di fuori delle forme di un’udienza camerale partecipata), lo strumento giuridico previsto dalla legge è l’opposizione da proporre davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione.
Cosa succede se si sbaglia a proporre il tipo di impugnazione?
In virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e del ‘favor impugnationis’, l’impugnazione presentata in una forma errata (come il ricorso per cassazione in questo caso) non viene dichiarata inammissibile, ma può essere riqualificata e convertita nello strumento corretto (l’opposizione). Gli atti vengono poi trasmessi al giudice competente per il nuovo esame.
Qual è la differenza tra ‘ricorso per cassazione’ e ‘opposizione’ in questo contesto?
Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione straordinario con cui si contestano errori di diritto di un provvedimento davanti alla Suprema Corte. L’opposizione ex art. 667 c.p.p., invece, è un rimedio che si propone davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso l’atto contestato, al fine di chiederne un riesame nel merito instaurando un pieno contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 14640 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale di Udine
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine, quale giudice dell’esecuzione, con la quale è stata revocata l’ordinanza del 15/02/2023 del medesimo Tribunale, con la quale era stata disposta la sostituzione dei beni immobili di sua proprietà, oggetto di confisca per equivalente disposta con sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del Tribunale di Udine, irrevocabile, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione del termine per l’adempimento del versamento della somma di denaro in sostituzione dei beni immobili confiscati.
Il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e 676 cod.proc.pen.
In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Rv. 284403 – 01; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 – 01).
Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.
Così deciso il 14/02/2024