Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata a Crema DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.2.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del 15.1.2019 con cui il Tribunale di Piacenza aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti di tentata rapina impropria aggravata e di lesioni aggravate; con le circostanze attenuanti generiche e la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. stimate complessivamente equivalenti alle aggravanti ed alla pure contestata
recidiva, l’aveva perciò condannata alla pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo l’eccessività della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte d RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod, proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023