Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19845 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Scafati il 18/04/1961
ordinanza del 6/12/2024 del Giudice di sorveglianza di Macerata avverso l ‘ non dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l ‘ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Macerata emessa nei confronti di NOME COGNOME in detenzione domiciliare con permesso di svolgere attività lavorativa, con la quale è stata rigettata l ‘ istanza di permesso di uscire per indispensabili esigenze di vita il sabato e la domenica.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento per vizio di motivazione, violazione dell ‘ art. 1 comma 6 Ord. pen. e 16-nonies legge n. 45 del 2001, nonché art. 58-ter Ord. pen., risulta proposto personalmente dal condannato, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la
parte non vi provveda personalmente , così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011).
Rilevato che, in calce al ricorso, vi è solo nomina di difensore, avv. COGNOME COGNOME con elezione di domicilio, difensore che tuttavia, non sottoscrive il ricorso.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025