Ricorso per cassazione: l’inammissibilità se firmato dall’imputato
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la difesa dei propri diritti nel sistema giudiziario italiano. Tuttavia, l’accesso a questo grado di giudizio è regolato da norme procedurali molto stringenti, la cui violazione può portare a conseguenze severe. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può presentare personalmente il ricorso, pena l’inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso Personale
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, confermata dalla Corte di Appello di Roma. Contro questa decisione, l’imputato ha deciso di proporre personalmente un ricorso per cassazione, lamentando che i giudici d’appello avessero omesso di valutare la possibile presenza di cause di non punibilità.
Questo atto, apparentemente un esercizio del diritto di difesa, si è scontrato con una barriera procedurale insormontabile, che ha spostato il focus della discussione dal merito della causa alla validità formale del ricorso stesso.
Il Principio di Diritto: Perché il Ricorso per Cassazione Deve Essere Firmato da un Avvocato?
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito dei motivi sollevati. La ragione è puramente procedurale ma di importanza cruciale e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Riforma del 2017 e la Sentenza delle Sezioni Unite
Il punto centrale della questione risiede nelle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. Questa riforma ha esplicitamente escluso la facoltà dell’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
Le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 8914 del 2018, hanno chiarito in modo definitivo questo principio, affermando che “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione“.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha applicato questo principio in modo rigoroso. La motivazione della decisione è lineare e si basa su due elementi incontestabili:
1. La data di presentazione del ricorso: Il ricorso è stato presentato dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma.
2. La firma del ricorso: Il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Questi due fattori hanno reso il ricorso irrimediabilmente viziato, determinandone l’inammissibilità in via preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi altra questione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (in questo caso, l’ignoranza di una norma procedurale fondamentale), la Corte ha condannato l’imputato anche al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione è un atto tecnico che richiede necessariamente l’assistenza di un professionista qualificato. Il tentativo di agire personalmente, sebbene possa sembrare un modo per esercitare il proprio diritto di difesa, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici.
Un imputato può proporre personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma legislativa del 2017, l’imputato non può più proporre personalmente il ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina nel merito i motivi di doglianza, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità formale dell’atto, chiudendo il procedimento.
Cosa comporta per l’imputato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’imputato che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 novembre 2023, che aveva confermato la condanna di NOME per il reato di truffa.
1.1 Il ricorrente eccepisce che la Corte di appello aveva omesso di compier necessaria e doverosa valutazione in ordine alla presenza di cause di non punib ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 de 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’ di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguen principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo della Corte di cassazione”
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume ril preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato in data success quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche appo dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere conda al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di co nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2024