Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Torremaggiore il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA,
contro
la sentenza della Corte d’appello di Bari del 14.3.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.10.2018, il GUP del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (oltre a NOME COGNOME) responsabili dei reati loro in concorso ascritti ai capi a), b), c), e) ed e) della rubrica, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazion li aveva condannati alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 400 di multa, ciascuno, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di custodia;
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del GUP di Foggia, ha riconosciuto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le circostanze attenuanti generiche rideterminando così la pena in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ciascuno;
ricorrono per cassazione, con autonomi ricorsi dal contenuto identico, il COGNOME, il COGNOME ed il COGNOME lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
4 I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte d RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 19.4.2024