Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2307 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla perizia psichiatrica della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità;
che, invero, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936);
che, inoltre, non sono deducibili, con il ricorso per cassazione, questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento
ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevi difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cogniz del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316);
che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziar sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, com evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, c l’odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, la pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.