Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si possono far valere unicamente vizi di legittimità di un provvedimento. Data la sua tecnicità, la legge impone requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dalla parte, senza l’assistenza di un difensore specializzato. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
Il Fatto: Un Ricorso Presentato Personalmente
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di revisione di una sentenza di condanna. Avverso tale provvedimento, il condannato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione, senza quindi avvalersi di un legale.
La Corte di Cassazione, investita della questione, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare di ammissibilità, giungendo a una conclusione netta e in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Normativa sul Ricorso per Cassazione e il Ruolo del Legale
Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di ricorso in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Questa previsione ha eliminato la possibilità per l’imputato di presentare personalmente il ricorso, introducendo un requisito soggettivo di legittimazione che mira a garantire un elevato livello di qualificazione tecnica. La complessità dei motivi deducibili in Cassazione, limitati a questioni di pura legittimità, richiede infatti una competenza specialistica che solo un avvocato cassazionista può possedere.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo lapidario. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), la quale ha già stabilito che la norma non viola i diritti di difesa garantiti dalla Costituzione (artt. 24 e 111) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU).
Secondo le Sezioni Unite, la scelta del legislatore di richiedere una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di cassazione è discrezionale e ragionevole. L’elevato livello di specializzazione necessario per questo tipo di impugnazione giustifica pienamente l’esclusione della difesa personale. Tale sistema, peraltro, è bilanciato dalla presenza dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che garantisce l’accesso alla difesa tecnica anche ai non abbienti.
Inoltre, la Corte ha specificato che questa regola vale per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, senza eccezioni. Pertanto, anche il ricorso contro un’ordinanza che dichiara inammissibile un’istanza di revisione deve obbligatoriamente essere sottoscritto da un avvocato cassazionista.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità comporta due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Questa ordinanza ribadisce un principio imprescindibile per chiunque intenda adire la Suprema Corte: la difesa ‘fai da te’ non è ammessa. Affidarsi a un difensore iscritto all’albo speciale non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale, la cui mancanza preclude in radice l’esame del merito del ricorso, con conseguente dispendio di tempo e denaro.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La presentazione personale da parte dell’imputato non è consentita.
Questa regola si applica a tutti i tipi di provvedimenti impugnati in Cassazione?
Sì, la Corte ha specificato che il requisito della firma del difensore specializzato è un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione, compresi quelli avverso le ordinanze che dichiarano inammissibile un’istanza di revisione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza della firma dell’avvocato?
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 32785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Nova Siri il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza 02/04/2025 della Corte di Appello di Milano
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 2 aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 12 giugno 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato di persona.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può, infatti, essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più
la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
In particolare -con riferimento al procedimento in oggetto -è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione (Sez. 2, ord. n. 8803 del 02/02/2024, Scirè, Rv. 285938 -01).
4 . Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME