Ricorso per Cassazione: L’obbligo della firma dell’avvocato cassazionista
Presentare un ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase delicata che richiede il rispetto di rigide formalità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile una di queste regole fondamentali: la necessità che l’atto sia sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
Il caso: un appello presentato personalmente
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di impugnare la decisione presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. Nell’atto, egli lamentava una violazione di legge, sia sostanziale che processuale, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. L’iniziativa, tuttavia, si è scontrata con una barriera procedurale invalicabile.
La decisione della Corte: il ricorso per Cassazione è inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile”. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto stesso. La ragione è netta: il ricorso è stato proposto da un soggetto privo di legittimazione, ovvero non abilitato dalla legge a compiere tale atto.
Le motivazioni: la Riforma Orlando e la mancanza di legittimazione
Il cuore della decisione risiede nell’impatto della Legge n. 103 del 2017 (nota come “Riforma Orlando”). Questa normativa, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del Codice di procedura penale. La modifica chiave stabilisce che il ricorso per Cassazione non può più essere presentato direttamente dalla parte privata.
La legge ora prevede espressamente che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, il cosiddetto “avvocato cassazionista”.
Poiché il ricorso in questione era stato sottoscritto personalmente dall’imputato in un momento successivo all’entrata in vigore della riforma, la Corte non ha potuto fare altro che constatarne il difetto insanabile di legittimazione, dichiarandolo inammissibile senza necessità di ulteriori formalità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del Codice di procedura penale.
Le conclusioni: conseguenze pratiche e condanna alle spese
Le implicazioni di questa pronuncia sono chiare e severe. Chiunque intenda presentare un ricorso penale in Cassazione deve obbligatoriamente avvalersi di un difensore specializzato. Il “fai da te” legale, in questo ambito, non è consentito e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le conseguenze non sono solo procedurali ma anche economiche. In base all’articolo 616 del Codice di procedura penale, quando l’inammissibilità non è dovuta a cause non imputabili alla parte (e in questo caso la Corte non ha ravvisato alcuna assenza di colpa), scattano due sanzioni. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complessità della procedura penale, specialmente nelle sue fasi più tecniche e formali.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. A seguito della Legge n. 103/2017, il ricorso per Cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione è presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma a rilevare il difetto procedurale, respingendo l’atto senza alcuna discussione sul contenuto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata i epigrafe, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale in relazi all’omessa pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarars senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dal 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, e sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in da cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esse sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
igliere este ore
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024