Ricorso per Cassazione: Quando un’Ordinanza è Inimpugnabile?
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è limitato a specifiche condizioni. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire un punto fondamentale: non tutti i provvedimenti emessi da un giudice durante un procedimento penale possono essere immediatamente contestati. Analizziamo insieme un caso pratico che illustra il principio della non autonoma impugnabilità degli atti interlocutori.
I Fatti del Caso
Un imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). L’ordinanza contestata aveva respinto un’eccezione di nullità relativa all’ammissione di un incidente probatorio. Secondo la difesa, l’ammissione di tale mezzo di prova era avvenuta in violazione dei termini procedurali previsti dal codice.
L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento di tale provvedimento, ritenuto viziato e lesivo dei diritti della difesa.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia non è entrata nel merito della presunta violazione procedurale, ma si è fermata a una valutazione preliminare, basata sulla natura stessa dell’atto impugnato. Secondo la Suprema Corte, l’ordinanza che decide su un incidente probatorio è un provvedimento interlocutorio e, come tale, non può essere oggetto di un autonomo ricorso per cassazione.
Le Motivazioni: La Natura dei Provvedimenti Interlocutori
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato nella giurisprudenza penale. La Corte ha spiegato che le ordinanze istruttorie, come quelle relative all’incidente probatorio, hanno le seguenti caratteristiche:
1. Natura non definitiva: Non decidono il merito della causa, ma si limitano a regolare lo svolgimento del processo, in questo caso l’assunzione di una prova.
2. Modificabilità: Possono essere revocate o modificate dallo stesso giudice che le ha emesse fino alla pronuncia della sentenza finale.
3. Non autonoma impugnabilità: Proprio per la loro natura non definitiva, eventuali vizi di questi atti non possono essere fatti valere immediatamente con un ricorso per cassazione. La parte che si ritiene danneggiata dovrà attendere la conclusione del grado di giudizio e, solo in sede di appello avverso la sentenza, potrà sollevare la relativa questione di nullità.
Citando precedenti sentenze conformi, la Corte ha ribadito che consentire ricorsi immediati contro ogni singolo atto del processo paralizzerebbe la giustizia, frammentando il procedimento in una miriade di sub-procedimenti incidentali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Sanzioni
La decisione ha due importanti conseguenze pratiche. La prima è un monito per gli operatori del diritto: è fondamentale conoscere quali atti sono impugnabili e quali no, per evitare di intraprendere iniziative processuali destinate al fallimento. La seconda è di natura economica: la legge prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro, in quanto la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile. Questa sanzione serve a disincentivare ricorsi dilatori o infondati, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile presentare ricorso per cassazione contro un’ordinanza che ammette un incidente probatorio?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che si tratta di un provvedimento istruttorio e interlocutorio, non autonomamente impugnabile. Eventuali vizi potranno essere fatti valere solo impugnando la sentenza finale.
Cosa significa che un provvedimento è “interlocutorio”?
Significa che è un atto emesso dal giudice nel corso del procedimento per risolvere questioni procedurali, ma non decide la causa nel merito. Per sua natura, può essere modificato o revocato prima della decisione finale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non vi sono elementi per escludere la colpa nella proposizione di un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LATINA il 23/04/1986
avverso l’ordinanza del 26/07/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINA
Lato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
Letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di nul dell’ordinanza di ammissione della richiesta di incidente probatorio per violazione dei termini fissazione dell’udienza ex art. 398, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.;
considerato che si tratta di provvedimento interlocutorio non ricorribile autonomamente;
rilevato che, in tal senso depone la pacifica giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: «è inammissibile il ricorso per cassazio contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo l stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza» (Sez. Sentenza n. 3317 del 25/10/2023, dep. 2024, I., Rv. 285712; Sez. 3, n. 36372 del 08/09/2021, Usai, Rv. 281948; Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 61 comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024