Ricorso per Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso Personale
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento e, come tale, è circondato da rigide regole procedurali. Ignorare queste regole può portare a conseguenze severe, come la declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 7929/2024, offre un chiaro esempio di come un vizio di forma, apparentemente semplice, possa essere fatale per le sorti dell’impugnazione.
I Fatti del Caso: La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
La vicenda ha origine da un’istanza presentata al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’Esecuzione. L’interessato chiedeva che venisse dichiarata la non esecutività di una sentenza emessa a suo carico quasi due anni prima. Il Tribunale, esaminata la richiesta, la respingeva con un’ordinanza.
Contro questa decisione, il soggetto decideva di agire proponendo un ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Tribunale di Milano. Tuttavia, compiva un errore procedurale decisivo: presentava il ricorso personalmente, senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato.
La Valutazione della Corte sul ricorso per cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha trattato il caso con la procedura semplificata “de plano”, prevista quando l’esito del ricorso appare scontato. Gli Ermellini hanno immediatamente rilevato un difetto insuperabile: la mancanza di legittimazione del ricorrente.
L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Il ricorrente, avendo redatto e presentato l’atto personalmente dopo l’entrata in vigore di tale novella legislativa, ha violato una norma procedurale fondamentale. Questa violazione ha privato il ricorso di un requisito essenziale, rendendolo irricevibile dalla Corte.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Ma non è tutto. La Corte ha applicato un ulteriore principio, consolidato anche da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), secondo cui, in assenza di elementi che possano escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto equo determinare questa sanzione pecuniaria nella misura di tremila euro. La motivazione di questa sanzione risiede nella necessità di scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati in spregio alle regole, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione è un atto tecnico che richiede necessariamente l’intervento di un difensore qualificato. Il “fai da te” legale, soprattutto davanti alla Suprema Corte, non è ammesso e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con significative conseguenze economiche per chi lo intraprende. La pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a professionisti del diritto per tutelare i propri diritti nei gradi più alti della giurisdizione.
È possibile per un cittadino presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Vi sono altre sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso?
Sì. Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro, poiché non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nel causare l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7929 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avygo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, ha respinto l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 13/02/2019 irr. Il 04/05/2021 avanzata da NOME COGNOME.
Ricorre personalmente NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 10:3 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/11/2023