Ricorso per Cassazione: Perché Non Puoi Farlo da Solo
Presentare un Ricorso per Cassazione è un passo cruciale e tecnicamente complesso nel sistema giudiziario italiano. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale, spesso sottovalutata: il ‘fai da te’ non è ammesso. L’ordinanza n. 6612/2024 della Settima Sezione Penale ha ribadito con fermezza che il ricorso presentato personalmente dall’imputato è irrimediabilmente inammissibile, con conseguenze economiche non trascurabili.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Verona per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). L’imputato, insoddisfatto della decisione, decideva di impugnarla presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una barriera procedurale invalicabile.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La decisione non si basa su una valutazione dei motivi dell’appello, ma su un vizio formale radicale: la mancanza di legittimazione del proponente. L’imputato, agendo in prima persona, non aveva il potere di presentare l’atto, come richiesto dalla legge.
Le Ragioni dell’Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Questa norma ha eliminato la facoltà per l’imputato di proporre personalmente il Ricorso per Cassazione. Oggi, tale atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione. La violazione di questa regola comporta, come nel caso di specie, una declaratoria di inammissibilità che può essere emessa senza particolari formalità.
La Questione di Costituzionalità Già Risolta
La Corte ha anche respinto preventivamente qualsiasi dubbio sulla legittimità costituzionale di questa norma. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2017, caso Aiello), i giudici hanno confermato che l’obbligo di difesa tecnica specializzata non viola il diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.) né i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU). La ragione è semplice: il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’, non un terzo grado di merito. Esso richiede un’elevatissima qualificazione professionale per analizzare e contestare la corretta applicazione delle norme di diritto. Per questo, il legislatore ha ragionevolmente escluso la difesa personale, garantendo al contempo l’accesso alla giustizia ai non abbienti tramite l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sul principio della tassatività delle regole processuali. La riforma del 2017 ha introdotto un requisito di ammissibilità non derogabile: la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore specializzato. L’obiettivo del legislatore era quello di elevare la qualità dei ricorsi presentati alla Suprema Corte, deflazionando il contenzioso e garantendo che le questioni sottoposte fossero tecnicamente ben formulate. La Corte sottolinea che tale scelta rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non lede i diritti fondamentali dell’imputato, poiché il sistema prevede strumenti alternativi, come il patrocinio a spese dello Stato, per assicurare a tutti una difesa qualificata. La conseguenza automatica dell’inammissibilità per tale vizio è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 4.000 euro.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La procedura non ammette improvvisazione. Il Ricorso per Cassazione è un atto giuridico complesso che richiede la competenza di un professionista abilitato. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la difesa tecnica è un presupposto indispensabile per l’accesso al giudizio di legittimità. Ignorare questa regola non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche rilevanti sanzioni economiche, trasformando un tentativo di far valere le proprie ragioni in un’ulteriore condanna.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione deve essere proposto esclusivamente da un avvocato iscritto nell’apposito albo, a pena di inammissibilità.
La norma che impedisce all’imputato di ricorrere personalmente in Cassazione è costituzionale?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando una precedente decisione delle Sezioni Unite (sentenza Aiello del 2017), ha stabilito che questa limitazione è costituzionalmente legittima. L’elevato livello di qualificazione tecnica richiesto dal giudizio di Cassazione giustifica l’esclusione della difesa personale, senza ledere il diritto di difesa, anche grazie all’istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile perché proposto personalmente?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, quattromila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA svolta la relazione dai Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenz in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Verona ha applicato al predetto accordo delle parti per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990) i fatti accertati in Soave il 23/9/2022;
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legg giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 613, comma 1, come modificato dall’art. 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente;
che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infond della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come sopr per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica p delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione dell difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professiona dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento dell processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024