Il Ricorso per Cassazione: Requisiti di Specificità e Limiti al Giudizio di Merito
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di doglianza. Con la recente Ordinanza n. 5707/2024, la Suprema Corte ha ribadito con fermezza i paletti che delimitano l’ammissibilità di tale impugnazione, sanzionando la genericità e i tentativi di rivalutazione dei fatti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. La difesa contestava la decisione sostenendo la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato. L’obiettivo era, in sostanza, ottenere un annullamento della condanna basandosi su una diversa interpretazione delle prove raccolte durante il processo.
La Decisione della Corte: il ricorso per cassazione dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito (primo e secondo grado) da quello di legittimità (Cassazione).
La Genericità dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorso è stata la sua mancanza di “concreta specificità”. La Corte ha evidenziato come i motivi di appello non fossero sufficientemente dettagliati e, soprattutto, non si confrontassero in modo puntuale con le argomentazioni complesse e articolate contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non entra nel vivo della motivazione del giudice precedente, non può essere preso in considerazione.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il punto cruciale della decisione risiede nel divieto per la Corte di Cassazione di riesaminare i fatti. Il ricorso, secondo i giudici, mirava a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito di quale ricostruzione dei fatti sia più attendibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono un vero e proprio vademecum su come non redigere un ricorso per cassazione. La Corte ha spiegato che, per contestare la violazione del principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, non è sufficiente proporre una tesi alternativa, anche se plausibile. Il ricorrente deve, invece, prospettare una ricostruzione dei fatti “inconfutabile” e dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da un errore logico o giuridico manifesto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni del loro convincimento, utilizzando anche la tecnica della motivazione per relationem, ovvero richiamando validamente le argomentazioni di altri atti processuali. Di fronte a una motivazione solida e priva di vizi evidenti, il tentativo della difesa di proporre una diversa lettura delle prove si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere tutto da capo. È uno strumento di controllo sulla legalità delle decisioni, non sui fatti. Per avere successo, il ricorso deve essere chirurgico, specifico e focalizzato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Qualsiasi tentativo di coinvolgere la Corte in una nuova valutazione del merito è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come accaduto nel caso in esame.
 
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di concreta specificità, generico e perché tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Cosa significa che il ricorso non può mirare a una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo piuttosto che in un altro. Questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione controlla solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5707 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5707  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORNIMPARTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurar una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, nonché facendo correttamente ricorso alla tecnica della motivazione per relationem (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.