Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo del ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede risolvendosi, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che stata operata nell’atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittoriet difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti de delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il gi responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo gra che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro vers è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’art. 192 cod. pr pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previ dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04); quanto al vizio d motivazione,vsono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, l mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle dive prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui pu dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo ele (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. 9106 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualo indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicati rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricors alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;
rilevato che il secondo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogat avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1 Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo);
ritenuto che anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato dal momento che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, i giudici di merito hanno riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in te di prevalenza sulla recidiva cosicché, peraltro, anche la censura sulla mancata esclusione della recidiva finisce a sua volta per essere inammissibile per difetto di interesse (c Sez. 2 – , n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere COGNOME tensore il Presidente