Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3874  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME
ritenuto che la difesa finisce con il proporre una serie di censure sulla sussistenza d presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedo questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa fi contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vic processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” de violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. peri. (c 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 -04); quanto al vizio di motivazione/sono deducibili, in sede di legittimità, censure relati motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esiste affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifes così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori d attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diff sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità l rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qua indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicat rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – n. 5465 del 04/11/2020, 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg. 5sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confron argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; Corte di Cassazione – copia non ufficiale mn
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Pr idente