Ricorso per Cassazione: Il Divieto di Presentazione Personale
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato. La mancata osservanza di questa regola conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni e le implicazioni di tale decisione.
I Fatti del Caso
Due imputati, già condannati in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese nel lontano 2011, proponevano appello. La Corte d’appello di Palermo, tuttavia, dichiarava l’impugnazione inammissibile a causa della sua tardività, ovvero perché era stata presentata oltre i termini previsti dalla legge.
Non arrendendosi, i due imputati decidevano di presentare un ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello. Il punto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che i ricorsi venivano presentati personalmente dagli interessati, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un difensore.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha risolto il caso in modo rapido e netto. Ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, adottando una procedura semplificata detta «de plano», prevista quando l’esito è palese e non richiede un’udienza dibattimentale.
La decisione si fonda su un’unica, ma insormontabile, violazione procedurale. Oltre all’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 613, comma 1. Questa disposizione stabilisce che, salvo eccezioni non pertinenti al caso di specie, il ricorso in sede di legittimità deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti in Cassazione.
Poiché i ricorsi erano stati presentati personalmente dagli imputati, questi ultimi sono stati considerati ‘soggetti non legittimati’ a proporre l’impugnazione. La legge, infatti, riserva questo compito a un professionista qualificato per garantire la tecnicità e la precisione necessarie ad un giudizio di pura legittimità, quale è quello della Cassazione. La violazione di questa regola formale, considerata fondamentale, non ha lasciato al Collegio altra scelta se non quella di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate (responsabilità, attenuanti, trattamento sanzionatorio).
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali nel sistema giudiziario italiano, specialmente in un ambito tecnico come il ricorso per Cassazione. La difesa tecnica non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per l’imputato e per il corretto funzionamento della giustizia. Affidarsi al ‘fai-da-te’ in contesti così delicati non solo è inefficace, ma può comportare ulteriori conseguenze negative, come la condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia è un diritto che deve essere esercitato attraverso i canali e le forme previste dalla legge.
Chi può presentare un ricorso per Cassazione in materia penale?
In base alla decisione, il ricorso per Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. L’imputato non può presentarlo personalmente.
Cosa succede se un imputato presenta personalmente il ricorso per Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché proposto da un ‘soggetto non legittimato’, in violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. La Corte non esamina nel merito le questioni sollevate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3169 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SANTO STEFANO QUISQUINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l’inammissibilità per tardività degli appelli proposti nell’interesse degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese del 29 novembre 2011;
rilevato che i ricorsi, che deducono con il medesimo atto di impugnazione vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, alla responsabilità degli imputati e al dinego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio, risultano presentati personalmente dagli imputati;
considerato, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetti non legittimati, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/12/2023