Ricorso per Cassazione: Inammissibile se firmato dall’imputato
Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la tutela dei diritti nel nostro ordinamento, ma il suo accesso è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze del mancato rispetto di tali regole, in particolare quando l’impugnazione viene proposta personalmente dall’imputato. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte e quali sono le implicazioni pratiche per chi intende adire il giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pescara. L’imputato, condannato a una pena di un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per il reato di furto aggravato, decideva di impugnare tale decisione. Anziché affidarsi a un legale, l’imputato redigeva e sottoscriveva personalmente l’atto, presentando così un ricorso per Cassazione in prima persona.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione e la Riforma del 2017
Il punto cruciale della decisione della Corte risiede nell’interpretazione della normativa che regola la proposizione del ricorso di legittimità. La legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come ‘Riforma Orlando’) ha modificato in modo significativo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. A seguito di questa riforma, qualsiasi ricorso per Cassazione, indipendentemente dal tipo di provvedimento impugnato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa modifica ha introdotto un requisito formale inderogabile, finalizzato a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nell’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali, entrambe decisive.
In primo luogo, ha evidenziato come l’atto fosse stato presentato personalmente dall’imputato in data successiva all’entrata in vigore della riforma del 2017. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018) che ha chiarito la distinzione fondamentale tra la legittimazione a proporre il ricorso (la titolarità sostanziale del diritto, che appartiene alla parte) e le modalità di proposizione (l’esercizio concreto del diritto). Per quest’ultimo aspetto, la legge richiede obbligatoriamente la rappresentanza tecnica di un difensore specializzato. La firma personale dell’imputato, pertanto, costituisce un vizio insanabile che conduce direttamente all’inammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità. Il ricorso era stato proposto contro una sentenza di patteggiamento e i motivi addotti riguardavano la prova della colpevolezza e la determinazione della pena. Tuttavia, l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale limita fortemente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento, escludendo proprio le censure relative a tali aspetti, che sono oggetto dell’accordo tra le parti.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza diretta di tale declaratoria, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di Cassazione è un diritto che deve essere esercitato nel rispetto di precise formalità. La ‘difesa tecnica qualificata’ non è un mero orpello, ma un requisito essenziale per garantire la corretta amministrazione della giustizia nell’ultimo grado di giudizio. Ignorare questa regola non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è dichiarato inammissibile.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento era inammissibile anche nel merito?
Perché i motivi del ricorso riguardavano la valutazione della colpevolezza e la quantificazione della pena, aspetti che, in caso di patteggiamento, sono coperti dall’accordo tra imputato e pubblico ministero e non possono, di regola, essere oggetto di contestazione in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 2552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ricorso proposto dai COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARA ia relazione svolta dai Consigliere COGNOME SESS.A; iette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
.<-1ft.ensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 12 settembre 2023 i! Tribunale di Pescara ha applicato, ex art. 44 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME la pena di anni uno e mesi sei di reclusio di euro 600 di multa in ordine al reato di cui agii artt. 624, 625 c.p.
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, sottoscrivendo di suo pugno l'atto.
Il ricorso è inammissibile, trattandosi di impugnazione interposta – dopo il 3 ag 2017 (data dì entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103) – dall'impu personalmente. Le Sezioni Unite di Questa Corte, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 hanno, in proposito, chiarito che: « Il ricorso cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelar non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata aH artt. 571 e 613 cod. proc. perì, dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esse sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'RAGIONE_SOCIALE speciale dell cassazione ». Va, infatti, tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricor modalità di proposizione, attenendo ia prima alla titolarità sostanziale del ampugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessar i-appresentanza tecnica del difensore.
Ciò senza considerare la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'ad, art. 610, comma cod, proc. pen., anche perché proposto avverso sentenza di patteggiamento per rnotiv attinente la prova della colpevolezza e la determinazione della pena.
4, Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrent pagamento delle spese di procedimento e ai versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende,
P,Q,NOME.
Dichiara inammissibile COGNOME ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orocessuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende,
Così deciso il 4/12/2023.