Ricorso per Cassazione: L’Errore Fatale della Firma Personale
Presentare un Ricorso per Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento delicato che richiede la massima attenzione alle regole procedurali. Un errore, anche apparentemente banale, può precludere l’accesso al giudizio della Suprema Corte. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio, sottolineando una regola fondamentale: il ricorso deve essere firmato da un avvocato specializzato, non dalla parte personalmente. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e le sue importanti conseguenze.
Il Contesto del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale. In seguito, la Corte d’Appello, accogliendo una richiesta di accordo sulla pena (il cosiddetto “patteggiamento in appello”), aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena detentiva a 12 anni di reclusione ma confermando la responsabilità penale per i reati contestati.
Contro questa decisione, l’imputato ha deciso di presentare un Ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo con cui criticava la motivazione della sentenza riguardo alla sua colpevolezza. Il punto cruciale, tuttavia, non risiedeva nel merito del motivo, ma in un vizio formale: l’atto di ricorso era stato sottoscritto direttamente e personalmente dall’imputato.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e, senza neppure entrare nel merito delle doglianze, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una regola precisa e inderogabile del nostro ordinamento processuale penale.
La Disciplina dell’Art. 613 c.p.p.
La norma chiave in questa vicenda è l’articolo 613 del Codice di Procedura Penale. Questo articolo, a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, i motivi aggiunti e le memorie presentate nel giudizio di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ben prima della data in cui il ricorso in esame è stato presentato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono concentrate esclusivamente sul vizio procedurale. I giudici hanno osservato che il ricorso era stato presentato personalmente dalla parte e non tramite il necessario patrocinio di un legale qualificato. Di fronte a questa violazione formale, l’unica conseguenza possibile era la declaratoria di inammissibilità.
L’Obbligo del Patrocinio Legale Qualificato
La ratio della norma è garantire che il giudizio di Cassazione, per la sua natura altamente tecnica e focalizzata su questioni di diritto, sia alimentato da atti redatti da professionisti con una specifica competenza. La firma personale della parte, pertanto, non è sufficiente e rende l’atto processuale irrimediabilmente nullo.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre specificato che non vi erano elementi per ritenere che l’imputato avesse commesso l’errore “senza colpa”, escludendo così la possibilità di esentarlo da tali oneri.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: la difesa tecnica specializzata non è una facoltà, ma un obbligo imprescindibile. Affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale non è solo una garanzia di professionalità, ma un requisito di ammissibilità del ricorso stesso. Ignorare questa regola significa non solo vedersi preclusa la possibilità di un esame nel merito, ma anche andare incontro a sanzioni economiche significative.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in € 3.000,00.
La regola che impone la firma dell’avvocato specializzato si applica sempre?
Sì, la norma è entrata in vigore il 3 agosto 2017 e si applica a tutti i ricorsi presentati da quella data in poi. L’ordinanza specifica che non sono emersi elementi per ritenere che la parte abbia agito “senza colpa” nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 10 luglio 2024 la Corte di appello dì Caltanissetta riformava parzialmente, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la precedente sentenza con cui il Tribunale di Gela, il 1 marzo 2023 aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 14 di reclusione rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 12 di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte;
che, ciò posto, va osservato che l’art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l’atto di ricorso (nel giudizio di cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori;
che la norma richiamata è stata così modificata dalla legge n. 103 del 2017 ed è entrata in vigore in data 3 agosto 2017;
che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 11 maggio 2018, e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell’art. 613 cod. proc. pen;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
il Presidente Il Consigliere Isten ore
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024