Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45924 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 giugno 2024 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Macerata il 19 febbraio 2021, in data 27 settembre 2021, dalla Corte di Appello di Ancona il 10 ottobre 2019, dal Tribunale di Macerata il 10 dicembre 2020 e dal Tribunale di Bolzano il 12 giugno 2018.
Avverso detta ordinanza in data 15 giugno 2024 proponeva ricorso il condannato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso avverso detta sentenza.
Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art.591 co. 1 lett.a) cod.proc.pen., poiché l’imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione.
In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell’art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole “Salvo che la parte non vi provveda personalmente,” di cui al primo comma dell’art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione”.
Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l’ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» –
della somma di euro 3000 GLYPH a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024