Ricorso per Cassazione: L’Importanza della Sottoscrizione dell’Avvocato
L’ordinanza in esame offre un chiaro monito sull’importanza delle regole formali nel processo penale, in particolare per quanto riguarda la presentazione del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’assistenza di un difensore specializzato non è una mera facoltà, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni della decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver ricevuto un’ordinanza sfavorevole dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, decideva di impugnarla direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, presentava il ricorso personalmente. Questo atto, apparentemente semplice, si è rivelato un errore procedurale fatale che ha precluso ogni possibilità di esame nel merito della sua istanza.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente formale. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una violazione palese e insuperabile delle norme del codice di procedura penale. Nello specifico, ha richiamato il combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017).
Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non ammette eccezioni: l’imputato o la parte privata non possono stare in giudizio personalmente dinanzi alla Suprema Corte. Questo requisito è stato introdotto per garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nella redazione degli atti destinati al massimo organo della giurisdizione, il cui compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
A conferma di questo rigoroso orientamento, la Corte ha citato anche una precedente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che aveva già consolidato tale principio, sottolineando come la mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato costituisca una causa di inammissibilità insanabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio ‘a critica vincolata’, che richiede competenze tecniche specifiche. L’obbligo di avvalersi di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia e per la tutela stessa del ricorrente, che beneficia così di una difesa qualificata.
L’implicazione pratica è chiara: chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in ambito penale deve necessariamente rivolgersi a un legale abilitato. Agire diversamente non solo è inutile, poiché porta a una declaratoria di inammissibilità certa, ma è anche dannoso, comportando la condanna a sanzioni economiche talvolta significative. Questo caso serve da lezione: nel labirinto delle norme procedurali, il fai-da-te può costare molto caro.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza conferma che la legge impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non esamina le questioni di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quale normativa ha reso così stringente questo requisito?
Il requisito è stato rafforzato dall’articolo 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come ‘Riforma Orlando’), che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, rendendo obbligatoria la sottoscrizione del difensore specializzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13435 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERFETTO NOME nato a NAPOLI il 26/07/1971
avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
/ dato avviso alle parti;
T
u ita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letto il ricorso;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presenta personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/ dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento del somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025