Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20038 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TRANI il 16/09/1974 avverso l’ordinanza del 10/02/2025 del Tribunale di Trani Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Procura di Trani iscriveva tale COGNOME per calunnia in ipotesi consumata in nei confronti della persona offesa NOME COGNOME odierno ricorrente. In segu opposizione dell’COGNOME il giudice disponeva comunque l’archiviazione.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore de persona offesa, che deduceva vizio di motivazione: il decreto di archiviazione non av considerato che la denuncia con finalità rítorsive era proprio quella in relazione a COGNOME era stato iscritto nel registro delle notizie di reato per calunnia.
Il ricorso è inammissibile in quanto propone doglianze non consentite.
Nei confronti del provvedimento impugnato è, infatti, possibile solo proporre il re per le violazioni indicate dall’art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen.
Si riafferma cioè che l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le ind preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo af
abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazio ex
l’inammissibilità, art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ri
de plano, eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura
ai sensi dell’art.
5
610, comma
-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 –
01)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina
equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 11 aprile 2025.