Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26881 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 335/2025
UP – 08/05/2025
– Relatore –
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha prospettato il rigetto del ricorso.
Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
¨, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 01
Tale motivazione – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – si pone nel solco della granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente, sicchØ » ( ex multis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
3.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME