Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il 07/02/1962
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME procedimento trattato “de plano”.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del predetto COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che in data 05/01/2024 aveva dichiarato non luogo a provvedere su istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’imputato, con atto soltanto da questo sottoscritto.
Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dal modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritt all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la
necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso p cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla part
personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. p pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pen
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Se
8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto del
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in t euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 aprile 2025
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