Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25081 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25081 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 22/06/1969
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con autentica della sottoscrizion delega al deposito dell’atto in favore dell’avv. NOME COGNOME del f Roma;
vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entr vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modifi l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte vi provveda personalmente», s’impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassa deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti n speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violaz degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra n discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’es delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione de facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualific professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di leg rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Se n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011);
rilevato, quanto all’avvenuta delega per il deposito dell’atto in favo suindicato avvocato, che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto da parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pe inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cas essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatori l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e d delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la t dell’atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475 – 0
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissi inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a nor dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa co all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una som
favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in eur tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente