Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18109 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il 12/05/2001
avverso la sentenza del 03/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 03/12/2024, il G.i.p. del Tribunale di Savona ha applicato, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME Smati la pena di due anni di reclusione ed € 2.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentat rapina ai danni di NOME COGNOME di cui al capo a) dell’imputazione e di tentata rapina impropria ai danni di NOME COGNOME di cui al capo b) dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza del 03/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Savona, ha proposto personalmente ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affermando che: «con il presente atto impugna e propone ricorso per Cassazione della sentenza indicata in epigrafe riservando i motivi al difensore».
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione,
essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso – come è
avvenuto nel caso di specie -, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale
non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del
25/01/2021, COGNOME Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME
Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art
1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma
5-bis, il ricorso
de plano, deve essere trattato nelle forme
ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04/03/2025.