Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la violazione o l’errata applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo strumento è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui inosservanza può portare a una declaratoria di inammissibilità, precludendo l’esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore formale, apparentemente semplice, possa essere fatale per le sorti del ricorso.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
La vicenda trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Un soggetto, sentendosi leso dal provvedimento, decideva di impugnarlo presentando personalmente il ricorso per cassazione. Questa scelta, tuttavia, si è rivelata un errore procedurale insormontabile. La legge, infatti, non consente alla parte privata di stare in giudizio personalmente davanti alla Suprema Corte in materia penale.
La Normativa sul ricorso per cassazione e la sua Applicazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Quest’ultima norma, in particolare, è stata modificata dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017), che ha introdotto un requisito formale inderogabile: il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa disposizione mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nella redazione degli atti destinati al giudice di legittimità, la cui funzione non è quella di riesaminare i fatti, ma di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Il Ruolo del Difensore Cassazionista
La figura dell’avvocato cassazionista è quindi centrale. Non un qualsiasi avvocato può patrocinare davanti alla Suprema Corte, ma solo colui che, per anzianità di iscrizione o per superamento di un esame specifico, è abilitato a farlo. La firma di tale professionista non è una mera formalità, ma l’attestazione che il ricorso possiede i requisiti tecnici necessari per essere esaminato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha agito in modo quasi automatico, rilevando la palese violazione della norma procedurale. Il fatto che il ricorso fosse stato presentato personalmente dal ricorrente, e non da un difensore abilitato, ha reso l’atto irricevibile. A sostegno della propria decisione, i giudici hanno richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 8914 del 2017), che aveva già chiarito in modo definitivo la perentorietà di tale requisito. La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista costituisce un vizio che non ammette sanatorie, portando direttamente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’esito del procedimento è stato, quindi, sfavorevole per il ricorrente. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di specie, dove l’errore procedurale era evidente. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il rispetto delle forme non è un orpello, ma una garanzia essenziale per il corretto funzionamento della giustizia.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, qualora non vi siano elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Quale legge ha stabilito l’obbligo della firma dell’avvocato cassazionista per il ricorso?
L’obbligo è stato rafforzato dall’articolo 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10262 Anno 2025
U
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/05/1989
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Visti gli atti e il provvedimento impugnato; Letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025