Ricorso per Cassazione: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 48251/2023, offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione presentata da un individuo contro una sentenza del Tribunale di Cassino, chiarendo ancora una volta la distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Cassino. L’imputato, ritenendosi leso dalla decisione, ha proposto un atto di appello. Tale atto è giunto all’esame della Corte di Cassazione, che lo ha riqualificato come ricorso per cassazione, procedendo alla sua valutazione secondo le regole proprie del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. Il ricorrente basava la sua impugnazione su una critica alla ricostruzione delle modalità con cui si era svolto un controllo di polizia. Secondo i Giudici di legittimità, questa non è altro che una “mera doglianza in punto di fatto”.
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove, attività propria dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte interviene solo per verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Contestare come sono andati i fatti, senza indicare una specifica violazione di una norma di diritto, non è un motivo valido per un ricorso per cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorso mancava del requisito dell'”autosufficienza”, ovvero non conteneva tutti gli elementi necessari per permettere ai giudici di comprendere pienamente le censure mosse senza dover consultare altri atti del processo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di motivi di diritto specifici e non può trasformarsi in un terzo tentativo di far riesaminare i fatti della causa. Un ricorso che non rispetta questi paletti procedurali è destinato a essere respinto, con un aggravio di costi per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una doglianza relativa alla ricostruzione dei fatti (le modalità di un controllo di polizia), motivo non consentito in sede di legittimità, dove si può discutere solo della corretta applicazione della legge.
Cosa significa che il ricorso non era ‘autosufficiente’?
Significa che l’atto di ricorso non conteneva tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di Cassazione di decidere sulla questione sollevata, senza dover cercare informazioni in altri atti del fascicolo processuale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48251 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dell’appello, riqualificato in ricorso per cassazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una mera doglianza in punto di fatto in ordine alla ricostruzione delle modalità del controllo di polizia, peraltro non sorretta dal requisito dell’autosufficienza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.