Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47349 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47349 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Costa D’Avorio l’DATA_NASCITA,
contro
la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 27.4.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 6.12.2022 il GUP del Tribunale di Brescia aveva riconosciuto NOME responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), e i), a lui ascritti e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla contestata ggravante e con la continuazione tra le
diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;
la Corte di appello di Brescia, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dall’imputato (assistito dal difensore di fiducia) con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio e quella, da parte del rappresentante dalla pubblica accusa, del motivo sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.800 di multa;
ricorre per cassazione il NOME deducendo la nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale: rileva che la Corte, a fronte della rinuncia ai motivi di gravame, non ha effettuato alcuna verifica della sussistenza materiale del fatto contestato; segnale che l’unico collegamento con i plurimi episodi estorsivi contestati era la intestazione della carta prepagata su cui confluivano le somme richiesta alle vittime con la minaccia di rendere pubbliche immagini a sfondo sessuale avendo invece egli sempre spiegato di aver fornito i numeri segreti della carta a tali NOME e NOME senza che, tuttavia, le indagini avessero potuto approdare ad alcun risultato utile ma non avendo potuto smentire questa versione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte d RAGIONE_SOCIALEzione (cfr., per la portata della novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le stesse SS.UU. hanno avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., somma – che si stima equa – di euro 3.000 da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE del Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende.
Così deciso in Roma, il 27.10.2023