Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia processuale: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, altrimenti è inammissibile. Questa decisione mette in luce l’importanza del rispetto delle forme procedurali e il ruolo insostituibile del difensore tecnico nel giudizio di legittimità. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per i reati di tentata rapina e lesioni personali. In appello, le parti avevano concordato una rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Contro tale decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione veniva sottoscritto personalmente dall’interessato, il quale si limitava a rilasciare al proprio difensore una delega per il mero deposito materiale dell’atto in cancelleria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dall’imputato (relativa a una presunta omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento), ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale, ritenendola decisiva.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per cassazione personale è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione dinanzi alla giurisdizione di legittimità. La chiave di volta è la modifica normativa introdotta con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale.
In base a questa riforma, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Si tratta di un requisito di forma inderogabile, che risponde all’esigenza di assicurare un elevato livello di tecnicismo giuridico in una fase processuale complessa come il giudizio di legittimità.
I giudici hanno chiarito che la natura personale dell’atto di impugnazione non permette eccezioni. Anche se l’imputato è il titolare del diritto a impugnare, l’esercizio di tale diritto in Cassazione è subordinato all’assistenza tecnica qualificata. La delega per il deposito rilasciata all’avvocato è stata considerata irrilevante: essa, infatti, conferisce al legale solo il potere di compiere l’attività materiale di presentazione dell’atto, ma non gli attribuisce la paternità giuridica del ricorso stesso. La titolarità dell’atto, in questo caso, rimaneva in capo all’imputato che lo aveva sottoscritto, con conseguente violazione della norma procedurale.
Come conseguenza della dichiarata inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e lancia un messaggio chiaro: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, le regole procedurali non sono un mero formalismo. La sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato “cassazionista” non è una scelta, ma un obbligo di legge la cui violazione porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’impugnazione, che preclude qualsiasi esame nel merito.
Per i cittadini, la lezione è evidente: affidarsi a un professionista qualificato è essenziale per tutelare i propri diritti. Il “fai da te” legale, specialmente nelle fasi più tecniche del processo, non solo è sconsigliabile, ma giuridicamente impossibile e controproducente.
Un imputato può firmare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La delega al deposito data all’avvocato sana l’irregolarità della firma personale?
No. La delega autorizza solo l’atto materiale della consegna del documento, ma non conferisce al difensore la titolarità giuridica dell’atto stesso. Pertanto, se il ricorso è firmato dalla parte, rimane inammissibile.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46127 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46127 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 12 maggio 2022 nei confronti di NOME COGNOME, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628 e 582-585 cod. pen., rideterminando la pena nei termini concordemente richiesti delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto dalla parte personalmente, con delega al deposito rilasciata al difensore – formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, la delega al difensore al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolari dell’atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475).
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condanNOME, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2023