Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
Presentare un ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale introdotto dalla cosiddetta “riforma Orlando” (legge n. 103/2017): l’imputato non può più presentare personalmente il ricorso, ma deve necessariamente avvalersi di un difensore abilitato. Vediamo nel dettaglio il caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Savona. L’imputato, a seguito di un accordo tra le parti, era stato condannato a una pena di cinque anni di reclusione e ventimila euro di multa per reati legati agli stupefacenti. Insoddisfatto della decisione, l’interessato decideva di impugnare la sentenza, presentando personalmente il ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto direttamente dall’interessato e non, come richiesto dalla legge, da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale. Questa carenza formale ha reso l’atto insanabile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: Il Ruolo Indefettibile del Difensore nel Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione delle norme modificate dalla legge n. 103 del 2017, entrate in vigore il 4 agosto 2017. Prima di questa data, l’imputato aveva la facoltà di presentare personalmente il ricorso. La riforma ha cambiato radicalmente questo scenario.
La Corte ha specificato che, per tutti i provvedimenti emessi dopo tale data, gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale escludono categoricamente la possibilità per l’imputato (o il condannato) di proporre personalmente il gravame. La legge ora prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Questa modifica legislativa mira a garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti alla Suprema Corte, la quale è chiamata a decidere su questioni di legittimità e non di merito. La presenza di un difensore specializzato è considerata essenziale per assicurare che il ricorso sia formulato correttamente e si concentri su vizi di legge, evitando di riproporre valutazioni sui fatti già compiute nei gradi precedenti.
La declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (anch’esso introdotto dalla stessa riforma), è stata pronunciata “senza formalità”, con una procedura accelerata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato e lancia un messaggio chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione in materia penale è tecnicamente complesso e richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale qualificato. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve essere consapevole che il “fai da te” non solo è inefficace, ma porta a conseguenze negative immediate. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso fissata in quattromila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. Per tutti i provvedimenti impugnati dopo il 4 agosto 2017, la legge n. 103/2017 ha escluso questa facoltà. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se un ricorso per Cassazione è presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa comporta economicamente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata quantificata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44549 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da: . COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 20/01/2023 dei GIP TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consicliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Savona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il COGNOME ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.
Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010).
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.