Ricorso per Cassazione Inammissibile: Limiti alla Valutazione delle Prove e Impugnazione della Provvisionale
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per Cassazione, chiarendo due principi fondamentali della procedura penale: l’impossibilità di rivalutare i fatti in sede di legittimità e la non impugnabilità della statuizione sulla provvisionale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso evidenzia la necessità di formulare censure precise e basate su vizi di legittimità, piuttosto che tentare un terzo grado di giudizio sul merito.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Riesame in Sede di Legittimità
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due. In primo luogo, il ricorrente proponeva una lettura alternativa delle prove già esaminate nei gradi di merito, contestando la valutazione dei fatti operata dai giudici precedenti. In secondo luogo, contestava la decisione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale a favore della parte civile, ovvero un anticipo sul risarcimento del danno.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati che definiscono in modo stringente l’ambito di intervento del giudice di legittimità.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare le Prove nel Ricorso per Cassazione
La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Non è consentito presentare ‘letture alternative’ della vicenda o chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori. Il controllo della Suprema Corte sulla motivazione è limitato alla verifica dell’esistenza di una ‘frattura della conseguenzialità razionale’ così grave da essere evidente ictu oculi (a colpo d’occhio), come la mancanza totale di motivazione, la sua palese contraddittorietà o la manifesta illogicità. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni del ricorrente fossero una semplice riproposizione di questioni di merito, a fronte di una sentenza d’appello completa e adeguatamente motivata.
Il Secondo Motivo: L’Inammissibilità del Ricorso sulla Provvisionale
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che la statuizione sulla provvisionale non è impugnabile con ricorso per Cassazione. Questa decisione ha natura discrezionale e meramente delibativa, non è definitiva e non passa in giudicato. Essa è destinata ad essere superata e assorbita dalla liquidazione effettiva e integrale del risarcimento, che avverrà in un separato giudizio civile. Pertanto, qualsiasi contestazione sulla sua congruità non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ruolo della Cassazione è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di ricostruire i fatti. Qualsiasi tentativo di indurre la Corte a riesaminare il merito della causa è destinato a fallire se non si traduce nella denuncia di un vizio logico-giuridico macroscopico della sentenza impugnata. Allo stesso modo, per quanto riguarda la provvisionale, la sua natura provvisoria e non definitiva la esclude dal novero dei provvedimenti suscettibili di ricorso per Cassazione, come confermato da una giurisprudenza costante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per chi intende adire la Suprema Corte. Un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico, focalizzandosi esclusivamente sui vizi di legittimità previsti dalla legge. L’esito dell’inammissibilità non è privo di conseguenze: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 euro) e alla rifusione delle spese legali della parte civile. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione e scoraggia i ricorsi meramente dilatori o basati su infondate speranze di un riesame dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti.
La decisione del giudice sulla concessione di una provvisionale può essere contestata con un ricorso per Cassazione?
No. Secondo la Corte, la decisione sulla provvisionale ha natura discrezionale, provvisoria e non definitiva, pertanto non è impugnabile tramite ricorso per Cassazione. Sarà la liquidazione finale del danno, in sede civile, a stabilire l’importo esatto del risarcimento.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, può essere condannato a rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6883 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6883 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/07/1994
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso si risolve nella proposizione di letture alternative della vicenda oggetto del processo, fondata sulla diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; considerato che siffatta critica motivazionale non è consentita in questa sede, ove è necessario formulare una censura basata sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, da intendersi, quest’ultima, come una ineluttabile frattura della conseguenzialità razionale, di tale gravità da risultare evident ictu ocu/i; ritenuto che le deduzioni contenute nel ricorso, lungi dal raggiungere lo standard necessario, consistono, nella prima parte, in una generica esposizione di principi generali e, nella seconda, nella riproposizione di considerazioni attinenti al merito, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza completa ed adeguatamente motivata;
considerato, in relazione al secondo motivo di ricorso, che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativamente alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle ulteriori spese di parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che iquida in complessivi C 2.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 Il Consig iere stensore GLYPH Il Presidente