Ricorso per cassazione: l’errore che costa caro
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si può contestare la violazione della legge da parte dei giudici di merito. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione è regolato da norme procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale, la cui violazione comporta conseguenze severe: l’inammissibilità del ricorso e sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di ricettazione. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare personalmente un ricorso per cassazione, contestando la decisione e chiedendone l’annullamento. L’atto veniva firmato e depositato direttamente dalla parte privata, senza l’assistenza di un legale abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato l’atto e, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La decisione si basa su un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento processuale penale, rafforzato da una specifica riforma legislativa.
Le Motivazioni: La Necessità del Difensore Cassazionista
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che regolano la presentazione del ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/18) che ha chiarito gli effetti della Legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Questa legge ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, eliminando la facoltà per l’imputato di proporre personalmente il ricorso. La norma attuale stabilisce, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma (avvenuta il 3 agosto 2017) ed era stato firmato unicamente dall’imputato. Questa circostanza, da sola, è stata sufficiente per determinarne l’inammissibilità, rendendo irrilevante qualsiasi altra doglianza.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La pronuncia ha conseguenze pratiche molto significative. In primo luogo, ribadisce che il ‘fai da te’ processuale è precluso nel giudizio di cassazione. È indispensabile affidarsi a un avvocato cassazionista, l’unico professionista abilitato a redigere e sottoscrivere l’atto.
In secondo luogo, l’errore procedurale non è privo di costi. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile per colpa viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la causa di inammissibilità fosse direttamente imputabile a un comportamento colposo del proponente. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole formali per accedere alla giustizia.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina le ragioni di merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. La parte che ha proposto il ricorso viene inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Sono previste sanzioni economiche in caso di ricorso inammissibile?
Sì. Se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di un ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato cassazionista, la Corte può condannare la parte al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40833 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40833 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 gennaio 2023, che aveva confermato la condanna di COGNOME per il reato di ricettazione.
1.1 Il ricorrente eccepisce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto verifi se sussistevano cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. che nessuna valutazione era stata operata in ordine agli elementi emersi corso delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 de 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la f dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermat il seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti n speciale della Corte di cassazione”
Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume ril preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è personalmente sottoscritto dall’imputato e da lui presentato in data success quella dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modi apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
1.2 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 27/09/2023