Ricorso per Cassazione Fai-da-Te? La Cassazione dice No
Il ricorso per cassazione è un atto complesso che non ammette improvvisazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dal condannato, senza l’assistenza di un avvocato abilitato. Analizziamo questa decisione per capire perché la difesa tecnica è un requisito imprescindibile in questo grado di giudizio.
I Fatti alla Base del Provvedimento
Un soggetto, condannato con due sentenze definitive, presentava un’istanza al Giudice dell’Esecuzione chiedendo la rideterminazione delle pene inflitte. Il Giudice, in questo caso la Corte d’Assise, rigettava la richiesta con un’ordinanza. Contro tale provvedimento, il condannato decideva di agire personalmente, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: un ricorso per cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura accelerata, detta ‘de plano’, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità. La ragione di tale pronuncia risiede nel ‘difetto di legittimazione’ del ricorrente: egli non aveva il potere di presentare l’atto personalmente.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro l’Inammissibilità
Il cuore della decisione si trova nella violazione di una norma specifica del codice di procedura penale.
L’Obbligo della Difesa Tecnica Specializzata
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che gli atti di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei ‘cassazionisti’. La ratio della norma è garantire che il giudizio di legittimità, incentrato su complesse questioni di diritto, sia assistito da professionisti con una preparazione specifica. Il ricorrente, agendo in proprio, ha violato questo requisito fondamentale.
Le Conseguenze Economiche: Spese e Ammenda
L’inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente a versare una somma di tremila euro alla ‘cassa delle ammende’. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di specie, in cui è stata ignorata una regola procedurale chiara e consolidata.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione in modo netto e inequivocabile. Il punto centrale è la violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Il ricorrente, avendo presentato l’impugnazione personalmente, non possedeva la ‘legittimazione’ a farlo. La Corte ha inoltre sottolineato che questa regola si applica pienamente ai provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore della legge di riforma (n. 103 del 2017), come nel caso di specie. La procedura semplificata ‘de plano’ è stata ritenuta adeguata proprio perché la causa di inammissibilità era evidente e non richiedeva un dibattimento.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un principio cardine della procedura penale: il giudizio di cassazione è un giudizio di pura legittimità che richiede una competenza tecnica specifica, garantita solo dalla presenza di un difensore cassazionista. Il ‘fai-da-te’ processuale in questa sede non è consentito. La decisione serve da monito: l’inosservanza delle regole formali, come quella sulla sottoscrizione del ricorso, porta a una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame del merito e comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, secondo l’ordinanza, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613, comma 1, c.p.p.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito della questione sollevata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) alla cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4347 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4347 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 della CORTE ASSISE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE ASSISE di CALTANISSETTA (GIUDICE DELL’ESECUZIONE), con ordinanza in data 16/05/2025, rigettava l’istanza proposta da COGNOME con la quale si ric la rideterminazione in sede esecutiva delle pene inflitte con due sentenze (1. CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA in data 23/9/2000; CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA in data 19/2/2004).
Propone ricorso per cassazione il condannato.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve e dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha propost personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento e sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025