Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Nola udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Nola, con ordinanza emessa in data 01/07/2025, rigettava il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto, nell’interesse di NOME COGNOME (persona offesa), avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola nel procedimento N. 5248/2023 R.G.N.R, iscritto a carico di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 589 cod. pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME, che ha articolato un unico motivo con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione dell’art. 410 -bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., per omessa notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione.
2.1. Si osserva, in particolare, che in sede di presentazione della denuncia/querela, il COGNOME aveva sottoscritto il foglio contenente gli avvisi alla persona offesa, sottopostogli dalla P.G., tra i quali era menzionato quello relativo alla facoltà di chiedere di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. al fine di proporre opposizione. Si sostiene che, con tale sottoscrizione, il COGNOME aveva inteso avvalersi di tale facoltà e che, pertanto, l’omessa notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 14/06/2024, che di fatto gli aveva precluso di esercitare il suo diritto di opposizione, rendeva il successivo decreto, emesso in violazione del diritto al contraddittorio, affetto da nullità ex artt. 408 e 178 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito esposto.
L’art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693
-01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 – 01; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875 – 01).
2.1. Il ricorso in esame, che nulla deduce in ordine ad eventuali profili di abnormità del provvedimento impugnato, risulta, quindi, inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
…
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME