Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della procedura penale, il rispetto delle forme non è un mero cavillo, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il Ricorso per Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, altrimenti è irrimediabilmente inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché questa regola è così stringente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, decideva di impugnare la decisione presentando personalmente un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Pur avendo fatto autenticare la propria firma in calce all’atto da un avvocato, l’intero contenuto del ricorso, le motivazioni e la sua proposizione erano riconducibili direttamente alla sua persona e non al legale.
La Questione del Ricorso per Cassazione Personale
Il cuore della questione giuridica verteva sull’ammissibilità di un Ricorso per Cassazione presentato direttamente dalla parte privata. La legge, in particolare l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla cosiddetta ‘riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017), ha introdotto regole molto precise. L’obiettivo del legislatore era quello di elevare la qualità tecnica degli atti presentati al giudice di legittimità, la cui funzione non è riesaminare i fatti, ma assicurare l’uniforme e corretta applicazione della legge.
Di conseguenza, la normativa ha stabilito che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte era quindi chiamata a verificare se il ricorso in esame, proposto personalmente dall’imputato, potesse superare questo sbarramento procedurale.
Le Motivazioni della Corte
La Sesta Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La motivazione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge, supportata da un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018).
I giudici hanno spiegato che il giudizio di Cassazione ha una natura peculiare e un elevato livello di complessità tecnica. Non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Per questo motivo, la legge richiede l’assistenza obbligatoria di un professionista altamente qualificato, l’unico in grado di formulare le censure secondo i canoni specifici richiesti.
La Corte ha inoltre precisato un punto fondamentale: la semplice autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato non sana il vizio. Questo atto, infatti, certifica solo l’identità di chi firma, ma non attribuisce la paternità giuridica del contenuto del ricorso al difensore. L’atto rimane, a tutti gli effetti, un’iniziativa personale della parte, priva del necessario filtro tecnico-legale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: chi intende presentare un Ricorso per Cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Tentare di agire personalmente non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La difesa tecnica specializzata non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile per accedere al più alto grado della giurisdizione penale.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, la legge, in particolare l’art. 613 del codice di procedura penale, richiede che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle Ammende.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma certifica solo l’identità del firmatario ma non trasferisce la paternità giuridica dell’atto all’avvocato. Il ricorso rimane un atto personale della parte e, come tale, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di VERCELLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; -c-ailel-u-sien-T 1~j-sentite -1-e GLYPH · ·
letto il ricorso proposto NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, non rilevando al fine l’autentica di firma apposta in calce dall’AVV_NOTAIO, ch prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell’atto a difensore;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi d essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della RAGIONE_SOCIALEzione;
considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nel speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell’elevato livel complessità tecnica del giudizio di legittimità;
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibi riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis,. dello stesso codice che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., defin nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024.