Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34259 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa 1’8 gennaio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato a COGNOME NOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, nonché per più episodi di furto in abitazione aggravato.
Con ordinanza del 3 febbraio 2024, il Tribunale di Catania ha accolto parzialmente la richiesta di riesame avanzata dallo COGNOME, annullando l’ordinanza impugnata, limitatamente al delitto di partecipazione ad associazione
per delinquere, confermando nel resto il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe priva di un’effettiva motivazione, atteso che il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. pen.
Sostiene che l’ordinanza impugnata, nella parte relativa alle esigenze cautelari, sarebbe «illogica» e che il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che i reat sarebbero stati commessi prima che l’indagato iniziasse un’attività lavorativa.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, si limita genericamente a censurare il ricorso da parte della Corte di appello alla motivazione per relationem, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con l’atto di riesame che non sarebbero state valutate dal Tribunale. Tale carenza si risolve in un vuoto di specificità del motivo, che ne determina l’inammissibilità.
Al riguardo, deve essere ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità» del provvedimento di secondo grado «perché motivato “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, COGNOME, n.m.).
Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale, pur avendo fatto ampio richiamo al provvedimento applicativo della misura, ha, in ogni caso, effettuato un’autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata), come dimostrato anche
dall’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura, nella parte relativa partecipazione dell’indagato all’associazione per delinquere.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale, invero, ha reso una motivazione adeguata anche con riferimento alle esigenze cautelari, ponendo in rilievo: il lungo arco di tempo nel qua condotte criminose si erano protratte; la pianificazione e l’organizzazione delitti; la spregiudicatezza dell’indagato, evidenziata anche dal contenuto d conversazioni intercettate; la pessima biografia penale dell’indagato, gravato precedenti penali rilevanti e specifici.
Quanto all’attività lavorativa svolta dall’indagato, il Tribunale ha rilevat essa era iniziata da poco tempo e che, pertanto, non poteva ancora considerar dimostrativa di un effettivo cambiamento dello stile di vita.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 61 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Così deciso, il 12 giugno 2024.