Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere un’iniziativa personale dell’imputato, ma deve essere affidato a un professionista qualificato. L’inosservanza di questa regola conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente un ricorso per cassazione. L’atto, quindi, recava la sua firma diretta, senza l’intervento e la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La questione è giunta così all’esame della Suprema Corte per la valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze sollevate. La Corte ha applicato una procedura semplificata, nota come de plano, riservata ai casi in cui il vizio procedurale è talmente evidente da non richiedere una discussione in udienza. La decisione si è tradotta non solo nel rigetto del ricorso, ma anche nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una precisa disposizione normativa: l’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), la norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito che questa regola non ammette deroghe. È stata esclusa la possibilità per la parte di agire personalmente. Inoltre, i giudici hanno precisato un punto cruciale: l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale non sana in alcun modo il difetto. L’autentica, ai sensi dell’art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ha il solo scopo di certificare l’identità del firmatario, ma non sostituisce la sottoscrizione qualificata richiesta dalla legge per l’atto di impugnazione. La natura personale dell’atto di ricorso esige che la sua redazione e presentazione siano curate da un professionista con una specifica competenza, garantita dall’iscrizione all’albo speciale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le implicazioni pratiche sono chiare e stringenti:
1. Obbligo del Difensore Specializzato: Non è possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale ‘fai-da-te’. È obbligatorio rivolgersi a un avvocato cassazionista.
2. Irrilevanza dell’Autentica: Far autenticare la propria firma da un avvocato non è una scorciatoia valida e non conferisce validità a un ricorso altrimenti nullo.
3. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile comporta non solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che può essere anche ingente.
In conclusione, la decisione riafferma che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi livelli più alti, è subordinato al rispetto di requisiti formali inderogabili, posti a garanzia della qualità della difesa tecnica e del corretto funzionamento del sistema giudiziario.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma del 2017 (legge n. 103/2017), l’art. 613 del codice di procedura penale richiede che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Se un avvocato autentica la firma dell’imputato sul ricorso, l’atto diventa valido?
No. La Corte ha chiarito che l’autenticazione della firma serve solo a confermare l’identità del firmatario, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore specializzato, che è un requisito di ammissibilità autonomo e inderogabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOSCOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato COGNOME NOME. Invero, dopo la riforma apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 – 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).
La causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e . della somma di euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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