Ricorso per Cassazione: l’Obbligo del Difensore Specialista
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale in cui si possono far valere unicamente vizi di legittimità. Proprio per la sua delicatezza, le norme procedurali che lo regolano sono estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso presentato personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un avvocato abilitato, è inammissibile. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni di questa ferrea regola.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza nei confronti di un soggetto detenuto. Quest’ultimo presentava opposizione, che veniva però respinta dal Tribunale di Sorveglianza. Non arrendendosi, il detenuto decideva di impugnare tale decisione proponendo un ricorso per cassazione. Tuttavia, redigeva e depositava l’atto personalmente, tramite l’ufficio matricola del carcere, senza quindi l’assistenza e la firma di un legale.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si è basata su un vizio procedurale insanabile: il difetto di legittimazione del ricorrente a proporre l’atto in prima persona. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Personale è Inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si fonda sull’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio di questa disposizione è quella di garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, filtrando i ricorsi e assicurando che siano fondati su questioni di diritto pertinenti e ben formulate.
La Corte ha inoltre richiamato un’autorevole sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), la quale ha chiarito definitivamente che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare o di sorveglianza. Non è quindi possibile per la parte privata, anche se detenuta, presentare personalmente l’atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte. La sottoscrizione del difensore specialista non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento conferma un principio cardine della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente il patrocinio di un avvocato cassazionista. Il “fai-da-te” processuale, specialmente in un ambito così tecnico, è destinato a scontrarsi con la sanzione dell’inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un professionista qualificato, l’unico in grado di navigare le complesse regole procedurali e di garantire che il diritto di difesa sia esercitato in modo efficace e non venga vanificato da errori formali.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, non è possibile. A seguito della riforma legislativa del 2017, l’art. 613 c.p.p. richiede obbligatoriamente che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta che la Corte non esamina il merito della questione e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Questa regola si applica a tutti i tipi di provvedimenti?
Sì. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’obbligo della sottoscrizione da parte di un difensore specializzato si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, compresi quelli in materia cautelare o, come nel caso di specie, emessi dal Tribunale di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
(dato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 13 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’opposizione presentata da NOME avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal magistrato di sorveglianza di Varese in data 08 marzo 2024.
Avverso l’ordinanza il detenuto NOME ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l’ufficio matricola del carcere.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod .proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente