Ricorso per Cassazione Fai-da-Te: Un Errore che Costa Caro
Presentare un ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede competenze tecniche specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che il ‘fai-da-te’ in questo ambito non è ammesso e può portare a conseguenze molto onerose. Analizziamo una decisione che dichiara inammissibile il ricorso di una persona offesa, colpevole di averlo presentato personalmente senza l’assistenza di un avvocato abilitato.
I Fatti del Caso: L’Appello contro l’Archiviazione
Una persona, vittima di un reato commesso da ignoti, si è vista archiviare il proprio procedimento dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. Non rassegnandosi a tale decisione, ha deciso di impugnare il decreto di archiviazione presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza nemmeno entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri fondamentali della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
La Violazione dell’Obbligo di Difesa Tecnica
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità è la violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato. Il ricorrente, agendo di persona, ha violato questa regola fondamentale, rendendo il suo atto irricevibile.
Il Principio Consolidato dalle Sezioni Unite
La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che ha consolidato questo principio, sottolineando come la difesa tecnica sia un requisito imprescindibile per garantire la correttezza e la serietà del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base di questa ordinanza sono prettamente di natura procedurale. La legge impone requisiti formali stringenti per l’accesso alla Corte di Cassazione, volti a filtrare i ricorsi e ad assicurare che solo questioni di diritto meritevoli di attenzione vengano esaminate. L’obbligo di avere un avvocato specializzato garantisce che gli argomenti portati all’attenzione della Corte siano tecnicamente fondati. La Corte ha inoltre agito con una procedura semplificata, detta de plano, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di decidere sull’inammissibilità senza un’udienza formale, accelerando i tempi della giustizia. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, oltre alla mancata disamina del caso, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per i Cittadini
Questa decisione offre una lezione chiara: il sistema giudiziario, specialmente nei suoi gradi più alti, è governato da regole precise che non ammettono improvvisazione. Chi intende presentare un ricorso per Cassazione deve obbligatoriamente affidarsi a un avvocato abilitato. Tentare di agire personalmente non solo è inutile ai fini della tutela dei propri diritti, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La giustizia ha i suoi percorsi e le sue formalità, e conoscerli, tramite un professionista, è il primo passo per far valere le proprie ragioni.
Una persona offesa può presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, la legge stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Questo significa che i giudici non esamineranno il merito della questione e l’atto non produrrà alcun effetto giuridico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso il decreto del 04/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 17941/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che NOME COGNOME, persona offesa, ricorre per cassazione avverso il decreto d archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 5 ma 2024;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittima processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di per dall’interessato, in violazione della regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memori i motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore i nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difens (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che il ricorso è peraltro ( relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «s formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento del spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024