Ricorso per Cassazione: quando è inammissibile?
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma è disciplinato da regole procedurali precise che, se non rispettate, possono precludere l’esame nel merito di una richiesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un vizio di forma possa determinare l’esito di un Ricorso per Cassazione, sottolineando l’importanza cruciale del patrocinio di un avvocato specializzato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo, gravemente indiziato per reati di eccezionale gravità, tra cui omicidio aggravato e associazione di tipo mafioso.
Contro tale misura, l’indagato proponeva richiesta di riesame al Tribunale competente, che però respingeva l’istanza, confermando la detenzione in carcere. Successivamente, l’indagato decideva di impugnare questa decisione presentando personalmente, in data 9 agosto 2024, un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Sorprendente Decisione della Corte
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a ogni ulteriore discussione sulla legittimità della misura cautelare. La ragione non risiede nei fatti contestati, ma in una regola procedurale inderogabile.
La Regola sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che il ricorso presentato dall’imputato o dall’indagato debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha introdotto un requisito formale tassativo per garantire un elevato livello di competenza tecnica nella redazione degli atti destinati al supremo organo di legittimità. Nel caso di specie, sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso erano successivi a tale data, rendendo la nuova disciplina pienamente applicabile.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione in modo lapidario e inequivocabile. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente dall’indagato e non tramite un avvocato cassazionista, esso violava direttamente la prescrizione dell’art. 613 c.p.p. Tale vizio procedurale non è sanabile e comporta automaticamente la declaratoria di inammissibilità.
Inoltre, i giudici hanno specificato che, data la manifesta inammissibilità, il ricorso è stato trattato con la procedura semplificata ‘de plano’ ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza la necessità di un’udienza formale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il Ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione altamente tecnico che richiede l’assistenza obbligatoria di un professionista qualificato. La scelta del legislatore di riservare la redazione di tali atti a difensori specializzati mira a garantire la qualità e la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte, evitando ricorsi infondati o mal formulati.
La decisione serve da monito: l’iniziativa personale, anche se mossa dalla convinzione di aver subito un’ingiustizia, non può sostituire la competenza tecnica richiesta dalla legge. Per l’indagato, le conseguenze sono state non solo la conferma della misura cautelare, ma anche un onere economico aggiuntivo, a riprova del fatto che nel processo penale le regole di forma sono anche regole di sostanza.
Un indagato può presentare personalmente un Ricorso per Cassazione in materia penale?
No. In base alla normativa vigente dal 3 agosto 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte non esamina il merito della questione sollevata.
Perché il ricorso è stato trattato con una procedura semplificata ‘de plano’?
La procedura ‘de plano’ è stata utilizzata perché la causa di inammissibilità (la presentazione personale del ricorso) era evidente e manifesta, rendendo superflua la celebrazione di un’udienza formale per decidere sulla questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 40268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME: avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribuna e in data 4 giugno 2024, con la quale era stata disposta nei suoi confronti lì misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato de dell’ to di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e 416-bis.l. cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, in data 9lagoto 2024, ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo l’annullar’ ento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle fo mne «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione proposta pèrsor almente dall’indagato che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010 – 01).
Infatti, il ricorso è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso la sopra indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro 2 sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di Entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dèll’irm utato (e quindi anche dell’indagato) deve essere sottoscritto, a pena di inamMissi Anta, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la c:andanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inamrnissi Alità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle àmrri2nde. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, 9 isp. tt . cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de le arimend Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma lter , iisp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.