Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso per Cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato. Presentare l’atto personalmente comporta una dichiarazione di inammissibilità e pesanti conseguenze economiche.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare personalmente un ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. Nell’atto, l’imputato lamentava un vizio di motivazione nella sentenza che ne affermava la responsabilità, chiedendone di conseguenza l’annullamento.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile”. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno dei motivi proposti, ma su un errore procedurale preliminare e insuperabile: la mancanza di legittimazione del proponente.
Le Motivazioni: La Riforma del 2017 e il Ruolo del Difensore
La motivazione della Corte si fonda su una modifica legislativa cruciale introdotta con la Legge n. 103 del 23 giugno 2017. Questa riforma, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo un principio chiaro: il ricorso per Cassazione in materia penale non può più essere presentato direttamente dalla parte privata.
La legge richiede espressamente che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa previsione non è un mero formalismo, ma mira a garantire un’adeguata difesa tecnica nell’ultimo e più complesso grado di giudizio, dove si discutono questioni di pura legittimità giuridica.
Poiché il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva all’entrata in vigore della riforma, egli era un soggetto privo della necessaria legittimazione a proporlo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella causazione dell’errore, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte lo ha condannato al versamento di una cospicua sanzione pecuniaria, fissata in quattromila euro, in favore della cassa delle ammende.
Questa vicenda sottolinea un’importante lezione pratica: l’assistenza di un avvocato specializzato è un requisito non solo opportuno, ma giuridicamente indispensabile per adire la Corte di Cassazione. Affidarsi al “fai da te” in un ambito così tecnico può portare non solo al fallimento dell’azione legale, ma anche a significative sanzioni economiche.
Può un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile dalla Corte. Ciò significa che i motivi dell’impugnazione non vengono nemmeno esaminati nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro quattromila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLAFRANCA DI VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti – ;7
trr rfa la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. pro:. pen. introdotto dall’ 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza delle I. 103/2017 che ha mo dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per ca zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 d 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce dimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 3/10/2024