Ricorso per cassazione: L’inammissibilità per Sottoscrizione Personale dell’Imputato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità. La firma personale dell’imputato, anche se questi ha delegato il difensore al solo deposito dell’atto, non è sufficiente a superare questa barriera formale, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, in seguito a un giudizio abbreviato. L’imputato era stato ritenuto colpevole di violazioni continuate dell’art. 95 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002). La Corte d’Appello di Bari, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in un anno di reclusione e 320,00 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia sulla quantificazione della pena.
L’Errore Formale nel Ricorso per Cassazione
Il punto cruciale che ha determinato l’esito del giudizio di legittimità non riguarda il merito delle censure sollevate, ma un vizio di forma dell’atto di impugnazione. Il ricorso, infatti, è stato sottoscritto esclusivamente dall’imputato. Sebbene l’imputato avesse delegato il proprio avvocato difensore, tale delega era limitata “al solo fine del deposito […] nelle forme e nei termini come per Legge previsti”.
Questo dettaglio si è rivelato fatale. La Corte ha qualificato l’atto come un ricorso proposto personalmente dall’imputato, una modalità non consentita dalla legge per questo specifico grado di giudizio.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La Corte, rilevato il vizio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza automatica dell’inammissibilità dell’impugnazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: La Corte ha inoltre condannato l’imputato a versare la somma di quattromila euro a favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorso inammissibile.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile, contenuta nell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, gli atti di ricorso per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La ratio di questa previsione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. Non si tratta di un terzo grado di merito, ma di un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto indispensabile il filtro tecnico di un avvocato specializzato, capace di formulare le censure secondo i rigorosi schemi previsti dalla legge.
Nel caso di specie, la sottoscrizione personale dell’imputato ha reso l’atto radicalmente nullo. La delega conferita al difensore per il solo deposito materiale non è stata ritenuta sufficiente a sanare il vizio, poiché non equivaleva a una procura speciale per la proposizione del ricorso né a una sottoscrizione dell’atto da parte del legale. La Corte ha quindi applicato la sanzione dell’inammissibilità in via preliminare, senza formalità di procedura, come consentito dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: il formalismo nel giudizio di cassazione non è fine a se stesso, ma è posto a garanzia della funzione nomofilattica della Corte Suprema. Per gli imputati e i loro difensori, la lezione è chiara: la redazione e la sottoscrizione del ricorso per cassazione sono attività che richiedono la massima attenzione e competenza tecnica. Un errore, come la mancata sottoscrizione da parte del difensore abilitato, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni, con l’ulteriore aggravio di significative sanzioni economiche. È quindi essenziale affidarsi sempre a un professionista specializzato per questo delicato grado di giudizio.
Chi può firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
Secondo l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La firma personale dell’imputato non è valida.
Cosa succede se l’imputato firma personalmente il ricorso per cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
L’imputato che propone un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 34785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 ottobre 2023 che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata – all’esito di giudizio abbreviato – dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 320,00 di multa per continuate violazioni dell’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesse in Bari il 17 luglio 2017, il 3 e il 5 maggio 2017 e il 24 marzo 2017.
Il ricorso si articola in due motivi con i quali il ricorrente deduce difetto d motivazione e violazione di legge quanto all’affermazione della penale responsabilità e alla dosimetria della pena ed è sottoscritto dal solo imputato, che ha delegato il proprio difensore – AVV_NOTAIO – «al solo fine del deposito nelle forme e nei termini come per Legge previsti». Si tratta, dunque, di un ricorso proposto personalmente dall’imputato, inammissibile ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali A carico del ricorrente deve essere posto, inoltre, l’onere del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 10 settembre 2024
re estensore
Il Presidente