Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
dato avviso alle parti;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME, alle quali è allegata nota spese;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 120 cod. pen., è manifestamente infondato perché è fondato su censure che risultano palesemente smentite dagli atti processuali, così come è stato sottolineato, in modo condivisibile, anche dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, la pag.4 dell’impugnata sentenza);
ritenuto che il secondo motivo non è consentito in questa sede, per le seguenti ragioni: innanzitutto, va osservato che si è denunciata la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., e tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012,
F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04); inoltre, il medesimo motivo di ricorso risulta anche fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti innanzi ai giudici di merito e puntualmente disattesi con congrua e non illogica motivazione (si vadano, in particolare, le pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, infine, pur avendo contestato un vizio di travisamento della prova testimoniale, in vero il ricorrente ha prospettato censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e, più precisamente, null’altro che una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi invece ribadire la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che deve, in conclusione, ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e l’indagin sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità del motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Ry. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devolu insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte suprema;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile NOME AVV_NOTAIO, atteso che tale parte non ha fornito alcun effettivo contributo allo svolgimento del processo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conferma
della sentenza impugnata in punto di condanna al risarcimento del danno, oltre che la condanna alla rifusione delle spese da essa sostenute nel presente grado, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.