Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigide regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: la necessità che l’atto sia sottoscritto da un avvocato abilitato, pena l’inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino che gli applicava una pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, decideva di impugnare tale decisione. A tal fine, proponeva personalmente un ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza di norme processuali.
L’atto, tuttavia, presentava un vizio formale decisivo: era stato sottoscritto direttamente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Sottoscrizione nel Ricorso per Cassazione: Una Regola Cruciale
La Corte Suprema ha immediatamente rilevato il difetto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa disposizione del codice di procedura penale che regola le modalità di presentazione del ricorso.
I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale è inequivocabile: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’apposito albo speciale. Questa non è una mera formalità, ma un requisito di validità dell’atto stesso.
L’Irrilevanza di Altre Forme di Sottoscrizione
La Corte ha inoltre precisato che non hanno alcun valore sanante né l’eventuale autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore apposta “per accettazione” del mandato. Queste formule, infatti, non trasferiscono al legale la “paternità” dell’atto di impugnazione, che rimane formalmente attribuito alla parte privata, in violazione della norma.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa sul tenore letterale dell’art. 613 cod. proc. pen. La norma, nella sua attuale formulazione, mira a garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, riservando la redazione e la sottoscrizione degli atti a professionisti specificamente abilitati. La natura personale dell’atto di impugnazione non può derogare a questa regola, stabilita per assicurare la qualità e la pertinenza dei motivi presentati alla Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità, pertanto, è una conseguenza automatica della violazione di tale requisito.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il “fai da te” non è ammesso. La sottoscrizione personale del ricorso da parte dell’imputato lo rende immediatamente inammissibile, impedendo alla Corte di valutarne il contenuto. Oltre al rigetto del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi sempre a un difensore specializzato, specialmente nelle fasi più complesse e tecniche del procedimento giudiziario.
Un imputato può firmare personalmente un ricorso per cassazione?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale prevede che il ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
La firma del difensore ‘per accettazione’ del mandato può sanare la mancata sottoscrizione del ricorso?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che la sottoscrizione ‘per accettazione’ non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto e, pertanto, non sana il vizio di inammissibilità derivante dalla sottoscrizione personale della parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
c í YO -a -V.”viso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in udienza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giorno 26 settembre 2023 il Tribunale di Torino applicava nei confronti di NOME la pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l’inosservanza di norme processuali.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente;
osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente Fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere e tensfrr –
il Presidente